(massima n. 1)
La scelta legislativa per il modulo procedimentale della conferenza di servizi comporta, in conformità alla previsione dell'art. 14, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 241, che le determinazione delle amministrazioni interessate devono essere espresse solo in sede di conferenza di servizi, poiché solo in questo modo sarà assicurata l'unicità del procedimento (cfr. Cons. Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 9 dicembre 2008, n. 1005; Cons. St., sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1454), con la sola precisazione che il rappresentante dell'amministrazione può anche non essere fisicamente presente nella conferenza purché il parere sia riversato nella stessa (Cons. St., sez. V, 18 dicembre 2015, n. 5749). Rispetto alla situazione ordinaria si possono verificare due vicende anomale: il caso del parere acquisito dall'amministrazione procedente e non riversato nella conferenza di servizi (c.d. parere extra moenia) e il diverso caso in cui, conclusa la conferenza di servizi con un provvedimento finale, un'amministrazione chiamata a parteciparvi, e che sia rimasta fino a quel momento silente, abbia successivamente espresso tale dissenso (c.d. parere postumo). Il parere acquisito al di fuori della conferenza di servizi, non ancora conclusasi con un provvedimento finale, non è illegittimo, poiché tale deviazione dall'ordinario sviluppo procedimentale comporta l'obbligo per il responsabile del procedimento di fissare una (eventualmente nuova) seduta della conferenza di servizi, in cui dar conto del parere acquisito in precedenza (cfr. Cons. St., sez. IV, 13 ottobre 2015, n. 4732) e consentire l'interlocuzione del privato richiedente sul dissenso espresso dall'autorità interessata.