(massima n. 2)
Non può essere considerato un dissenso espresso da un Ente locale nell'ambito della conferenza di servizi convocata dalla Regione il fatto che l'Amministrazione comunale, in sede di conferenza di servizi, si sia limitata ad evidenziare che doveva "essere chiarita la titolarità sia del terreno in cui insiste l'impianto che in quello dove passeranno i cavidotti". Infatti, ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990, per essere validamente espresso, il dissenso deve, tra le altre cose, essere sorretto da congrua motivazione e contenere altresì la critica costruens, volta ad indicare le modifiche progettuali necessarie per il superamento del dissenso medesimo.