Cass. pen. n. 34530/2015
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, il danno patrimoniale di rilevante gravità, cagionato dai fatti di bancarotta, previsto dall'art. 219 L. fall., ha natura di circostanza aggravante speciale e ad effetto speciale, con la conseguenza che - alla luce dell'art. 157 cod. pen. nel testo novellato dalla legge n. 251 del 2005 - si deve tenere conto dell'aumento massimo di pena previsto per la stessa, mentre non assume rilievo la diminuzione di pena per le circostanze attenuanti eventualmente applicabili.
Cass. pen. n. 17351/2015
In tema di bancarotta semplice fallimentare, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma terzo, l. fall., è configurabile quando il danno arrecato ai creditori è particolarmente tenue o manchi del tutto e la valutazione rimessa al giudice non può prescindere dal considerare le dimensioni dell'impresa, il movimento degli affari e l'ammontare dell'attivo e del passivo.
Cass. pen. n. 15976/2015
La circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 219, comma terzo, l. fall., applicabile se il danno patrimoniale cagionato dai reati di cui agli art. 216, 217 e 218 legge fallimentare è di speciale tenuità, prevede una diminuzione della pena "fino al terzo" della stessa e non sino al massimo di un terzo.
Cass. pen. n. 42905/2014
In tema di reati fallimentari, l’ipotesi della pluralità dei fatti di bancarotta, prevista dall’art. 219, comma secondo, n. 1, L.F., benché non assimilabile, sotto il profilo strutturale, alle comuni circostanze aggravanti, mantiene tuttavia, sotto il profilo formale e funzionale, la sua connotazione di circostanza aggravante, soggetta, come tale, al giudizio di comparazione con eventuali attenuanti.
Cass. pen. n. 38734/2014
In tema di reati fallimentari, non sussiste violazione del divieto di “reformatio in peius” qualora, avendo il giudice di primo grado ritenuto l'equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante della pluralità dei fatti prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, L.F., il giudice d'appello, escludendo (sia pur erroneamente) che la pluralità dei fatti costituisca circostanza aggravante ma considerandola come suscettibile soltanto di dar luogo a “continuazione interna”, abbia operato un aumento di pena a tale titolo sulla pena base, dopo averla determinata in misura ridotta rispetto a quella stabilita dal giudice di primo grado, per effetto delle attenuanti generiche, ritenute non più bilanciate dall'aggravante, sì da pervenire comunque ad un risultato complessivamente più favorevole per l'imputato (nella specie costituito dal fatto che la pena stabilita dal giudice di primo grado in anni tre di reclusione era stata rideterminata dalla corte d'appello nella misura complessiva di anni due e giorni cinque di reclusione, della quale i giorni cinque di reclusione costituivano l'aumento per la ritenuta continuazione interna).
Cass. pen. n. 2903/2014
La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, l. fall. è applicabile, con interpretazione estensiva, anche ai fatti di bancarotta "impropria", considerata l'integralità del richiamo contenuto nell'art. 223 l. fall. alla fattispecie di cui all'art. 216 l. fall., da intendersi implicitamente riferito anche all'elemento accidentale della circostanza aggravante della rilevanza del danno, introdotto in detta fattispecie dal rinvio operato dall'art. 219, comma primo, l. fall. (In motivazione la Corte ha precisato che la sostanziale equiparazione normativa tra le ipotesi di bancarotta propria e impropria rende irragionevole la limitazione alle prime dell'operatività dell'aggravante in parola).
Cass. pen. n. 13285/2013
In tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti.
Cass. pen. n. 10791/2012
In tema di reati fallimentari, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, L. Fall., è applicabile alle ipotesi di bancarotta impropria previste dall'art. 223, commi primo e secondo, L. fall.
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L'aggravante del danno di rilevante gravità, prevista dall'art. 219, comma primo, della legge fallimentare, può trovare applicazione anche nei casi di c.d. bancarotta impropria previsti dall'art. 223 della stessa legge, dovendosi intendere il rinvio ivi operato alla “pena prevista dal primo comma dell'art. 216” come esteso anche all'eventuale aggravamento che la stessa possa subire per effetto del citato primo comma dell'art. 219.
Cass. pen. n. 44933/2011
In tema di reati fallimentari, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, L.Fall. è applicabile alle ipotesi di bancarotta impropria previste dall'art. 223, comma primo della stessa legge.
Cass. pen. n. 8829/2010
In tema di reati fallimentari, è applicabile la circostanza aggravante comune della pluralità di fatti di bancarotta di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1 l. fall. all'ipotesi della bancarotta fraudolenta impropria, sia alla previsione di cui all'art. 223, comma primo, che prevedendo lo stesso trattamento sanzionatorio stabilito per la bancarotta propria implica l'applicabilità del relativo regime sanzionatorio nella sua interezza, comprensivo, pertanto, del regime dell'aggravante in questione; sia all'ipotesi di cui all'art. 223, comma secondo, riguardo a cui la previsione della applicabilità della pena prevista dal primo comma dell'art. 216, deve intendersi comprensiva dell'intero trattamento sanzionatorio previsto per la bancarotta propria, e dunque anche del regime dell'aggravante; né all'applicazione della predetta aggravante osta l'interpretazione analogica, trattandosi di disposizione favorevole all'imputato, posto che la previsione di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1 esclude il concorso di reati e, pertanto, il cumulo materiale delle pene nel caso di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli art. 216, 217 e 218 l. fall. ed è, inoltre, soggetta all'ordinario giudizio di bilanciamento tra le aggravanti ed attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen.
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In tema di reati fallimentari, non è applicabile la circostanza aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, l. fall. all'ipotesi di bancarotta documentale fraudolenta impropria, stante il richiamo letterale dell'art. 219 comma primo l. fall. circoscritto agli art. 216, 217 e 218 l. fall. e determinato dalla diversità strutturale ed ontologica sussistente tra la bancarotta fraudolenta impropria e quella ordinaria che ne preclude l'estensione in via analogica, la quale si risolverebbe, peraltro, nell'applicazione in “malam partem” del criterio analogico, vietato in materia penale.
Cass. pen. n. 1762/2008
In tema di bancarotta fraudolenta, vi è il divieto di un nuovo giudizio (art. 649 c.p.p.) per una ulteriore ipotesi di distrazione di danaro, sul presupposto che il pur distinto fatto distrattivo contestato sia assorbito nel disvalore dell'unico reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale già giudicato, in quanto la maggior parte delle singole condotte previste nell'art. 216 L. fall. possono essere realizzate con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati, costituendo reato a condotta eventualmente plurima per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venire meno il suo carattere unitario. In tali casi di reiterazione o di molteplicità di fatti nell'ambito dell'art. 216 n. 1 non trova, pertanto, applicazione l'aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, L. fall., che deroga alla disciplina del concorso materiale di reati e della continuazione.
Cass. pen. n. 3619/2007
In tema di pluralità di fatti di bancarotta (artt. 216, 217 e 224 L. fall.), la commissione, nel contesto di un unico fallimento, di più fatti di bancarotta fraudolenta e semplice, previsti e sanzionati rispettivamente dagli articoli 216 e 217 L. fall., integra l'ipotesi della bancarotta aggravata per pluralità di fatti cui è applicabile la disciplina dettata dall'art. 219, comma secondo, n. 1 L. fall. e non già quella della continuazione, in quanto non è ragionevole punire con maggiore asprezza chi abbia commesso un fatto di bancarotta fraudolenta e un fatto di bancarotta semplice, rispetto a colui che abbia commesso più fatti di bancarotta fraudolenta.
Cass. pen. n. 38810/2006
In tema di bancarotta per distrazione (art. 216 L. fall.), è illegittima la decisione con cui il giudice di appello applichi la disciplina della continuazione in relazione ad una pluralità di fatti distrattivi anziché considerarli quale circostanza aggravante, ai sensi dell'art. 219, comma primo, n. 1 L. fall., in ragione della concezione unitaria del reato di bancarotta ed al fine di mitigare il rigore derivante dall'applicazione delle norme sul concorso di reati.
Cass. pen. n. 10391/2005
La previsione di cui all'art. 219, terzo comma, legge fall., che contempla una circostanza a cosiddetto effetto speciale, applicabile qualora il danno patrimoniale cagionato dai reati di cui agli artt. 216, 217 e 218 legge fall., sia di speciale tenuità, prevede una diminuzione di pena «fin al terzo» e non sino al massimo di un terzo.
Cass. pen. n. 32254/2003
In tema di reati fallimentari, diversi episodi di bancarotta nell'ambito dello stesso fallimento ben possono atteggiarsi quali segmenti di un più ampio comportamento distrattivo in un'articolata condotta criminosa, come previsto quoad poenam dall'art. 219 legge fallimentare, che si connota di propria e diversificante autonomia tale da rendere impossibile il riscontro della coincidenza fattuale, che costituisce il presupposto dell'applicazione dell'art. 669 c.p.p.
Cass. pen. n. 21353/2003
Ai fini della concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 219 comma 3 l. fall., fermo restando che la valutazione deve riguardare il pregiudizio economico arrecato ai creditori dai fatti di bancarotta, tuttavia non può prescindersi dal considerare anche le dimensioni dell'impresa, il movimento degli affari e l'ammontare dell'attivo e del passivo. (Nel caso di specie, in cui si trattava di una bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale con un passivo pari a lire 480.000.000, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva negato la concessione dell'attenuante).
Cass. pen. n. 3700/1993
L'art. 219 comma secondo n. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il quale prevede un aumento di pena nel caso che siano stati commessi più fatti di bancarotta tra quelli indicati nel precedente comma primo, pur contenendo una speciale disciplina in materia di continuazione, derogatrice di quella ordinaria, configura comunque (come si desume dalla stessa intitolazione della disposizione in questione), una circostanza aggravante assoggettabile, come tale, all'ordinario giudizio di comparazione fra aggravanti e attenuanti previsto dall'art. 69 c.p.
Cass. pen. n. 12284/1975
L'art. 3 della Costituzione, relativo alla eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, non può considerarsi in alcun modo violato dalla parità di trattamento punitivo stabilita dagli artt. 217, 219 della legge fallimentare in riferimento ai casi in cui sia stato causato un danno patrimoniale di speciale tenuità ed in quelli in cui non sia stato causato alcun danno. Tenendo presente l'anzidetto principio, per cui l'art. 217 legge fallimentare configura indubbiamente un reato di pericolo, è evidente che l'interpretazione giurisprudenziale in base alla quale viene ritenuta applicabile l'attenuante di cui all'art. 219 della stessa legge, sia ai casi in cui i fatti di bancarotta abbiano cagionato un danno di speciale tenuità, che a quelli che non abbiano cagionato alcun danno, è ispirata da innegabile favor rei e non lede in alcun modo il principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 la Costituzione. La relativa questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.