(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta, vi č il divieto di un nuovo giudizio (art. 649 c.p.p.) per una ulteriore ipotesi di distrazione di danaro, sul presupposto che il pur distinto fatto distrattivo contestato sia assorbito nel disvalore dell'unico reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale gią giudicato, in quanto la maggior parte delle singole condotte previste nell'art. 216 L. fall. possono essere realizzate con uno o pił atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralitą di reati, costituendo reato a condotta eventualmente plurima per la cui realizzazione č sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralitą di essi non fa venire meno il suo carattere unitario. In tali casi di reiterazione o di molteplicitą di fatti nell'ambito dell'art. 216 n. 1 non trova, pertanto, applicazione l'aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, L. fall., che deroga alla disciplina del concorso materiale di reati e della continuazione.