(massima n. 1)
In tema di bancarotta per distrazione (art. 216 L. fall.), č illegittima la decisione con cui il giudice di appello applichi la disciplina della continuazione in relazione ad una pluralitą di fatti distrattivi anziché considerarli quale circostanza aggravante, ai sensi dell'art. 219, comma primo, n. 1 L. fall., in ragione della concezione unitaria del reato di bancarotta ed al fine di mitigare il rigore derivante dall'applicazione delle norme sul concorso di reati.