(massima n. 1)
La circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 219, comma terzo, l. fall., applicabile se il danno patrimoniale cagionato dai reati di cui agli art. 216, 217 e 218 legge fallimentare č di speciale tenuitā, prevede una diminuzione della pena "fino al terzo" della stessa e non sino al massimo di un terzo.