(massima n. 1)
In tema di pluralitą di fatti di bancarotta (artt. 216, 217 e 224 L. fall.), la commissione, nel contesto di un unico fallimento, di pił fatti di bancarotta fraudolenta e semplice, previsti e sanzionati rispettivamente dagli articoli 216 e 217 L. fall., integra l'ipotesi della bancarotta aggravata per pluralitą di fatti cui č applicabile la disciplina dettata dall'art. 219, comma secondo, n. 1 L. fall. e non gią quella della continuazione, in quanto non č ragionevole punire con maggiore asprezza chi abbia commesso un fatto di bancarotta fraudolenta e un fatto di bancarotta semplice, rispetto a colui che abbia commesso pił fatti di bancarotta fraudolenta.