(massima n. 1)
La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravitā di cui all'art. 219, comma primo, l. fall. č applicabile, con interpretazione estensiva, anche ai fatti di bancarotta "impropria", considerata l'integralitā del richiamo contenuto nell'art. 223 l. fall. alla fattispecie di cui all'art. 216 l. fall., da intendersi implicitamente riferito anche all'elemento accidentale della circostanza aggravante della rilevanza del danno, introdotto in detta fattispecie dal rinvio operato dall'art. 219, comma primo, l. fall. (In motivazione la Corte ha precisato che la sostanziale equiparazione normativa tra le ipotesi di bancarotta propria e impropria rende irragionevole la limitazione alle prime dell'operativitā dell'aggravante in parola).