(massima n. 1)
L'art. 3 della Costituzione, relativo alla eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, non puō considerarsi in alcun modo violato dalla paritā di trattamento punitivo stabilita dagli artt. 217, 219 della legge fallimentare in riferimento ai casi in cui sia stato causato un danno patrimoniale di speciale tenuitā ed in quelli in cui non sia stato causato alcun danno. Tenendo presente l'anzidetto principio, per cui l'art. 217 legge fallimentare configura indubbiamente un reato di pericolo, č evidente che l'interpretazione giurisprudenziale in base alla quale viene ritenuta applicabile l'attenuante di cui all'art. 219 della stessa legge, sia ai casi in cui i fatti di bancarotta abbiano cagionato un danno di speciale tenuitā, che a quelli che non abbiano cagionato alcun danno, č ispirata da innegabile favor rei e non lede in alcun modo il principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 la Costituzione. La relativa questione di legittimitā costituzionale č manifestamente infondata.