(massima n. 1)
L'art. 219 comma secondo n. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il quale prevede un aumento di pena nel caso che siano stati commessi pił fatti di bancarotta tra quelli indicati nel precedente comma primo, pur contenendo una speciale disciplina in materia di continuazione, derogatrice di quella ordinaria, configura comunque (come si desume dalla stessa intitolazione della disposizione in questione), una circostanza aggravante assoggettabile, come tale, all'ordinario giudizio di comparazione fra aggravanti e attenuanti previsto dall'art. 69 c.p.