(massima n. 1)
In tema di reati fallimentari, è applicabile la circostanza aggravante comune della pluralità di fatti di bancarotta di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1 l. fall. all'ipotesi della bancarotta fraudolenta impropria, sia alla previsione di cui all'art. 223, comma primo, che prevedendo lo stesso trattamento sanzionatorio stabilito per la bancarotta propria implica l'applicabilità del relativo regime sanzionatorio nella sua interezza, comprensivo, pertanto, del regime dell'aggravante in questione; sia all'ipotesi di cui all'art. 223, comma secondo, riguardo a cui la previsione della applicabilità della pena prevista dal primo comma dell'art. 216, deve intendersi comprensiva dell'intero trattamento sanzionatorio previsto per la bancarotta propria, e dunque anche del regime dell'aggravante; né all'applicazione della predetta aggravante osta l'interpretazione analogica, trattandosi di disposizione favorevole all'imputato, posto che la previsione di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1 esclude il concorso di reati e, pertanto, il cumulo materiale delle pene nel caso di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli art. 216, 217 e 218 l. fall. ed è, inoltre, soggetta all'ordinario giudizio di bilanciamento tra le aggravanti ed attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen.