(massima n. 1)
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, il danno patrimoniale di rilevante gravitą, cagionato dai fatti di bancarotta, previsto dall'art. 219 L. fall., ha natura di circostanza aggravante speciale e ad effetto speciale, con la conseguenza che - alla luce dell'art. 157 cod. pen. nel testo novellato dalla legge n. 251 del 2005 - si deve tenere conto dell'aumento massimo di pena previsto per la stessa, mentre non assume rilievo la diminuzione di pena per le circostanze attenuanti eventualmente applicabili.