(massima n. 2)
L'aggravante del danno di rilevante gravità, prevista dall'art. 219, comma primo, della legge fallimentare, può trovare applicazione anche nei casi di c.d. bancarotta impropria previsti dall'art. 223 della stessa legge, dovendosi intendere il rinvio ivi operato alla “pena prevista dal primo comma dell'art. 216” come esteso anche all'eventuale aggravamento che la stessa possa subire per effetto del citato primo comma dell'art. 219.