(massima n. 1)
La previsione di cui all'art. 219, terzo comma, legge fall., che contempla una circostanza a cosiddetto effetto speciale, applicabile qualora il danno patrimoniale cagionato dai reati di cui agli artt. 216, 217 e 218 legge fall., sia di speciale tenuitą, prevede una diminuzione di pena «fin al terzo» e non sino al massimo di un terzo.