L’art. 1129 del c.c., come modificato dalla legge entrata in vigore il 18 giugno 2013, sancendo in capo all’amministratore il dovere di “agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso”, elenca, al comma 12, l’inottemperanza al dovere di regolarità nell’esecuzione del mandato (che giustificherebbe la revoca da parte dell’assemblea dei condomini).
Il Legislatore, lo ricordiamo, al preciso scopo di garantire la tempestività dei pagamenti, ha introdotto una speciale disciplina del procedimento monitorio in materia condominiale con particolare riguardo alla immediata esecutività del decreto ingiuntivo.
L’elemento discriminante fra la normativa dettata dagli art. 633 del c.p.c. e ss. e quella di cui all’art. 63 disp. att. c.c., sta proprio nella produzione documentale necessaria per ottenere dal Giudice l’autorizzazione della provvisoria esecuzione: nel procedimento per ingiunzione “ordinario” vige la consueta disciplina dettata dall’art. 642 del c.p.c. (ovvero quando il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, il Giudice “deve” concederla, mentre in altre ipotesi tassativamente previste, gli viene riconosciuta la mera facoltà), di contro, nella procedura “semplificata” ex art. 63 disp. att. c.c., pur costituendo prova sufficiente, ai fini dell’accoglimento del ricorso, il rendiconton (preventivo o consuntivo) ai fini della provvisoria esecuzione, è necessario anche il deposito del relativo piano di riparto - ritualmente approvato dall'assemblea.
Nonostante la chiarezza della norma in commento, nella prassi, la clausola di provvisoria esecuzione viene spesso erroneamente concessa in presenza della sola delibera di approvazione del rendiconto, quando, invece, è prescritto che nel verbale assembleare deve essere fatta esplicita menzione della delibera di approvazione dello stato di riparto, in difetto della quale, il Giudice adito non potrebbe autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Questo è l’orientamento costante della Suprema Corte, la quale, in una recente pronuncia del 2016, ha confermato che “la delibera di approvazione dello stato di ripartizione delle spese, sulla cui base l'amministratore può ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva, giusta l'art. 63 disp. att. c.c., deve necessariamente precedere la proposizione del ricorso ex art. 633 del c.p.c.".
Anche i Giudici di merito sono concordi nel ritenere che “in virtù dell'art. 63 disp. att c.c., l'amministratore può ottenere un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, nei confronti del condomino moroso alla sola condizione che l'assemblea abbia approvato i bilanci e il relativo stato di ripartizione, ossia la distinzione delle spese in "capitoli" e la loro suddivisione fra i singoli condomini. Il verbale assembleare che approva lo stato di ripartizione dei contributi - pur non avendo di per sé valore di titolo esecutivo - ha una qualità probatoria privilegiata che vincola il giudice dell'ingiunzione alla concessione della clausola di immediata esecutività, se richiesta, benché la dichiarazione della provvisoria esecutività avvenga in base ad un titolo proveniente dal creditore”.
Per scongiurare, quindi, in sede di eventuale opposizione a decreto ingiuntivo, l’accoglimento dell’istanza di sospensione della provvisoria esecusione ex art. [[n649]] del c.p.c., l'amministratore condominiale, anche al fine di ottenere un provvedimento immediato per il recupero del credito, dovrà:
1. indicare, tra gli argomenti dell’ordine del giorno, quello relativo alla “approvazione del piano di riparto” - da tenere distinta e autonoma rispetto a quella del rendiconto (preventivo e/o consuntivo) cui lo stesso si riferisce;
2. depositare, nel procedimento monitorio, la tabella di ripartizione unitamente al verbale dal quale si evince la specifica discussione e approvazione in sede assembleare.