Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili (1) o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata (2).
Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili (1) o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata (2).
Cass. civ. n. 10878/2012
E ammissibile la proposizione di una opposizione di terzo nel corso dell'esecuzione che si svolga con le forme del pignoramento presso terzi, ed è parimenti ammissibile la proposizione della detta opposizione in epoca successiva alla emanazione di un'ordinanza di assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione.Cass. civ. n. 3136/2008
L'opposizione del terzo che pretende avere la proprietà sui beni pignorati è proponibile, a norma degli artt. 619 e 620 c.p.c., prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni e, se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata; ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, deve aversi riguardo alla data della sua proposizione, restando irrilevante la circostanza che alla data di prima comparizione della causa la procedura esecutiva sia ormai estinta. (Nella specie, in cui l'opposizione era stata proposta con ricorso depositato lo stesso giorno in cui era stata disposta la vendita, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice del merito aveva condannato il creditore procedente al pagamento in favore del terzo della somma ricavata dalla vendita dei beni).Cass. civ. n. 2664/1978
L'opposizione tardiva di terzo con cui all'art. 620 c.p.c. può essere proposta finché non sia stato compiuto l'atto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita. Conseguentemente, essendo tale atto compiuto soltanto con l'esecuzione dell'ordine di pagamento della somma impartito dal giudice dell'esecuzione, deve ritenersi ammissibile il ricorso in opposizione depositato in cancelleria prima che il giudice abbia emesso detto provvedimento.
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“Sono l'amministratore di sostegno di un soggetto incapace. Appena nominato, mi sono accorto che tra 15 giorni la sua casa andrà all'asta per debiti contratti con una finanziaria. Per bloccare l'asta conviene fare opposizione all'esecuzione oppure fare un'istanza al G.E. ai sensi dell'art. 624 c.p.c.?”
L’unica mezzo esperibile è rappresentato dalla presentazione di un ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 del c.p.c. avverso il singolo atto di esecuzione che in questo caso è l’ordinanza che ha disposto la vendita ex art. 576 del c.p.c..