Nello specifico, se due fratelli lavorano assieme, quand’è che il rapporto tra i medesimi intercorrente può considerarsi di natura subordinata?
Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista un soggetto, che aveva agito in giudizio nei confronti del fratello – titolare di una ditta individuale – al fine di veder riconosciuta la “natura subordinata del rapporto intercorso con quest’ultimo”, con conseguente “condanna del medesimo al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione al predetto rapporto”.
La domanda in questione era stata accolta sia in primo che in secondo grado, dal momento che i giudici avevano ritenuto “comprovata la subordinazione per l’inserzione costante e regolare nell’organizzazione aziendale della stessa con la prestazione di attività lavorativa giornaliera ad orario pieno a fronte della quale veniva corrisposto con regolarità un corrispettivo mensile”.
Ritenendo la decisione ingiusta, il fratello condannato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dal ricorrente, rigettando la relativa impugnazione, in quanto infondata.
Osservava la Cassazione, infatti, che, dagli accertamenti effettuati in corso di causa, erano emerse una serie di circostanze di fatto – “quali la presenza costante, l’osservanza di un orario coincidente con l’apertura al pubblico dell’attività commerciale” – tali da poter ritenere configurato un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato tra i due fratelli.
Precisava la Corte, in particolare, che “la corresponsione di un compenso a cadenze fisse” è “maggiormente compatibile con la logica del corrispettivo della prestazione” e deve, pertanto, considerarsi “elemento sintomatico della subordinazione”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal soggetto in questione, confermando integralmente la sentenza oggetto di impugnazione.