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Articolo 1 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

(D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

[Aggiornato al 23/05/2024]

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI

Dispositivo dell'art. 1 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

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F. C. chiede
martedģ 14/05/2024
“Buongiorno,<br />
Attualmente sto prendendo la naspi, volevo chiedere se posso investirne una parte sul mio conto titoli directa (che io sappia alcuni sussidi ,come ad esempio il reddito di cittadinanza, non si possono usare a scopo di investimento ma solo per alcune spese), la utilizzerei per acquistare azioni, quote di ETF e simili.<br />
Grazie e buona giornata”
Consulenza legale i 26/05/2024
A differenza del reddito di cittadinanza, non vi sono limiti di utilizzo degli importi della Naspi.
Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo per l’avvio di un’attività lavorativa autonoma, o di impresa individuale, o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.
L’investimento in strumenti finanziari non è previsto dalla normativa, ma non è nemmeno vietato. Pertanto, non dovrebbero esservi problemi all’utilizzo della NASpI a scopo di investimento.