Per chi desidera il pensionamento anticipato, questo è possibile usufruendo di Quota 100, Quota 102 o Quota 103, che permettono, in presenza di determinati requisiti, di accedere anticipatamente alla pensione.
In particolare, chi beneficia di tali misure di pensionamento anticipato non ha la possibilità di riprendere eventualmente a lavorare, in quanto la pensione non è cumulabile con i redditi derivanti da attività lavorativa, ad eccezione dei casi in cui si tratti di prestazioni di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5 mila euro lordi l'anno. E ciò anche al fine di favorire un ricambio generazionale nel mondo del lavoro.
Qualora si violi tale previsione, l'INPS potrà chiedere la restituzione delle cifre erogate a titolo di pensione.
Recentemente, è intervenuta una sentenza molto interessante del Tribunale di Vicenza, relativa ad un uomo, che all'epoca dei fatti aveva 63 anni, il quale, dopo aver usufruito della Quota 100, aveva interpretato una piccola parte in tv, facendo da comparsa nella serie televisiva "Luce dei tuoi occhi".
Un'attività divertente, che gli aveva fruttato solo 78 euro lordi, ma che aveva rischiato di fargli perdere molti più soldi.
Pochi mesi dopo, infatti, il pensionato aveva ricevuto un provvedimento dell’Inps di recupero somme percepite su pensione, per un importo che sfiorava i 24.000 euro, con relative trattenute mensili. E ciò sulla base della predetta normativa, che gli impediva di svolgere attività lavorativa.
L'uomo aveva quindi proposto ricorso, al fine di non perdere la previdenza di un anno, risultando vittorioso in tribunale.
Vediamo nel dettaglio i motivi della pronuncia favorevole.
Gli avvocati del ricorrente, in particolare, hanno sostenuto che l'esperienza di comparsa televisiva fatta non poteva essere considerata un’attività di lavoro subordinato in senso stretto e, quindi, non poteva essere considerata idonea - come sostenuto invece dall'Inps - a violare il divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro dipendente, previsto dal legislatore per i pensionati con Quota 100.
E questo in particolare perché, come sostenuto dai suoi legali, l'uomo aveva interpretato il ruolo di un passante in un'unica scena, girata in un solo giorno. Pertanto, secondo la tesi del ricorrente, non si poteva parlare né di un'attività che aveva comportato un reinserimento dell'uomo nel mondo del lavoro, né di un'attività che arrecava pregiudizio al sistema di ricambio generazionale. Di conseguenza, veniva sostenuta l'illegittimità del provvedimento dell'ente.
Ebbene, il giudice del lavoro del Tribunale vicentino ha condiviso la tesi del pensionato e ha quindi accolto il ricorso, sostenendo che un'interpretazione conforme alla
ratio della norma impone di considerare
compatibili con l'erogazione della pensione "Quota 100"
redditi di irrisorio importo derivanti da prestazioni del tutto isolate, aventi carattere di specialità tali da differenziarle sostanzialmente dal tipico
rapporto di lavoro subordinato.
Sulla base di tale pronuncia, quindi, l'uomo ha mantenuto il diritto alla pensione, pur avendo lavorato come comparsa, proprio per il carattere isolato dell'avvenimento.