Che cosa significa "Commissione"?
È una tipologia di mandato caratterizzata dal fatto di avere un oggetto specifico, ossia la conclusione di un contratto di vendita (artt. 1470 ss. c.c.). Il commissionario agisce per conto del committente, tuttavia, in mancanza di richiamo all'istituto della rappresentanza, opera sempre in nome proprio. Si tratta, inoltre, di un contratto oneroso (art. 1709 del c.c.) in quanto viene prevista la corresponsione di una provvigione.
La disciplina della commissione è quindi composta da due tipi di norme, alcune che richiamano i principi generali in tema di mandato (gli artt. 1732, 1733 e 1734 c.c.), altre che regolano in modo specifico questo tipo di contratto e non possono essere estese al mandato (artt. 1732, commi 2 e 3, 1735, 1736).
In via residuale, se vi è compatibilità, si applicheranno le altre norme generali sul mandato (artt. 1705, 1710, 1712, 1713).
La disciplina della commissione è quindi composta da due tipi di norme, alcune che richiamano i principi generali in tema di mandato (gli artt. 1732, 1733 e 1734 c.c.), altre che regolano in modo specifico questo tipo di contratto e non possono essere estese al mandato (artt. 1732, commi 2 e 3, 1735, 1736).
In via residuale, se vi è compatibilità, si applicheranno le altre norme generali sul mandato (artt. 1705, 1710, 1712, 1713).