La disdetta del committente per singoli affari
La norma è giustificata dalla convenienza di lasciare al committente la libertà piena di disdire in tempo una compera o una vendita. Le condizioni del mercato possono mutare da un momento all'altro capovolgendo le prospettive circa il risultato di un affare: il committente non può essere obbligato a rimanere vincolato a un ordine dato in precedenza.
S'intende che la revoca dell'ordine deve pervenire al commissionario prima che l'affare sia compiuto.
È chiaro pure che il contrordine per singoli affari non colpisce il rapporto di commissione che può continuare a sussistere per altri affari.
È adeguatamente tutelata la condizione del commissionario conformemente al principio generale della remunerazione obbligatoria di ogni forma di lavoro. Il committente è tenuto al pagamento di una parte della provvigione, alla cui determinazione si procede tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata dal commissionario.