Quali sono le operazioni a fido indicate dall'art. 1732
L'art. 1732 stabilisce entro quali limiti il commissionario può compiere operazioni di fido. Nel titolo dell'articolo si parla di "operazioni a fido" e nel testo di "dilazioni di pagamento". Le operazioni a fido regolate dall'art 1732 sono pertanto le dilazioni di pagamento.
Se il commissionario può fare anticipazioni o vendite a credito
Il commissionario salvo autorizzazione non può fare anticipazioni sugli acquisti né vendite a credito. Se le fa, il committente può revocare la commissione e la revoca s'intende data per giusta causa; può respingere l'operazione; può esigere dal commissionario il pagamento immediato, salvo il diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessione del credito.
L'autorizzazione per le anticipazioni sugli acquisti e per le vendite a credito può essere espressa o tacita. È tacita, per es., quando il committente incarica il commissionario di visitare le zone di produzione e di assicurarsi l'acquisto dei prodotti impegnando i produttori prima che le cose siano disponibili per il commercio; quando il committente, ricevuto l'avviso della vendita a credito, spedisce la merce senza riserve.
Le dilazioni conformi agli usi
Il commissionario, salvo divieto o altra disposizione contraria del committente, si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformità degli usi del luogo in cui compie l'operazione. I termini di uso sono le facilitazioni per agevolare la conclusione degli affari, come per es. il pagamento garantito da effetti a trenta giorni, il pagamento su presentazione della fattura entro otto, cinque o due giorni.
L'obbligo del commissionario di indicare la persona del contraente e la dilazione concessa
Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del contraente e il termine. Se omette, l'indicazione la legge ritiene con presunzione iuris et de iure che l'operazione sia stata fatta a pronti e che il commissionario abbia riscosso il prezzo con l'obbligo di versarlo e il diritto di far suoi i vantaggi che derivano dalla dilazione.
Il commissionario deve fare l'indicazione anche se è tenuto allo star del credere. Gli effetti dell'inosservanza della norma dell'art. 1732, n. 3 sono diversi dagli obblighi che incombono al commissionario che sta del credere. Per l'art. 1732 il commissionario è tenuto al pagamento immediato; per l'art. 1736, che regola il patto e l'uso dello star del credere, il committente può domandare soltanto l'adempimento delle obbligazioni del terzo nei termini nei quali furono costituite e quindi a pagamento differito se tale forma di pagamento fu convenuta. Il commissionario a norma dell'art. 1732 ha il diritto di far suoi i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione; tale diritto non compete al commissionario che sta del credere.
Tali indicazioni sono obbligatorie anche se le dilazioni sono state concesse contro il divieto del committente
Il commissionario deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso non solo quando è autorizzato dagli usi a concedere dilazioni ma anche quando ha concesso dilazione contro il divieto del committente o in mancanza degli usi: la legge pone incondizionatamente l'obbligo. Del resto sussiste sempre l'interesse del committente a essere informato dei termini dell'affare: le informazioni gli servono per decidersi secondo le circostanze ad agire contro il commissionario, a confermare l'affare per liquidarlo, occorrendo, nel più breve tempo possibile per non correre a lungo il rischio della insolvibilità del terzo.
Benché, come si è detto, l'art. 1732 si occupi unicamente delle dilazioni ed è escluso che il commissionario non autorizzato possa fare anticipazioni sul prezzo o vendere a credito, il commissionario se tuttavia fa anticipazioni o vende a fido è tenuto ad avvertire il committente.