La norma in esame, oltre a sancire il principio per cui il
Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale, stabilisce quali siano i suoi poteri e prerogative principali.
Egli può innanzitutto inviare messaggi motivati alle Camere. Essi hanno
natura formale e sono soggetti alla
controfirma di cui all'art.
90 della Costituzione. Con essi viene sottoposta all'attenzione del Parlamento una questione ritenuta di interesse nazionale (ad esempio, la situazione carceraria o quella della giustizia).
Tali messaggi si distinguono da quelli
informali che sono espressione di un potere generale di esternazione e vengono rivolti all'opinione pubblica con mezzi diversi (interviste televisive, comunicati stampa ecc.). Di essi, che non sono soggetti a controfirma, ha fatto ampio ricorso Napolitano nel suo primo mandato.
Il
Capo dello Stato indice inoltre le elezioni e ne fissa la prima riunione.
Ai fini di un controllo preliminare di legittimità costituzionale, egli autorizza la
presentazione dei disegni di legge del Governo innanzi alle Camere. Questa attribuzione risale all'epoca monarchica e risulta oggi di difficile collocazione sistematica, anche in considerazione del fatto che è prevista solo per l'iniziativa di legge dell'esecutivo. Essa sarebbe volta a garantire un controllo di generale legittimità del
disegno di legge proposto dal
Governo. Attualmente ha scarso rilievo pratico mentre ha assunto un peso maggiore il potere presidenziale di rinvio in sede di
promulgazione (art.
74 Cost.).
All'esito del procedimento legislativo e dopo averne verificato la legittimità costituzionale sia dal punto di vista formale che sostanziale,
promulga le leggi
Quando uno Stato intende inserire un proprio agente nella diplomazia di un'altro Stato deve presentare apposita istanza alla quale segue un procedimento che si articola in più momenti e che è volto a consentire che il soggetto ottenga lo status di agente. Questo procedimento è
l'accreditamento. Il Presidente della Repubblica, secondo la disposizione, ha il compito di ricevere gli agenti esteri già accreditati e di accreditare quelli italiani che intendono operare all'estero.
Viene inoltre stabilito che il Presidente della Repubblica può concedere la
grazi a.Essa risponde a finalità essenzialmente umanitarie, con la quale il Presidente garantisce il rispetto del
senso di umanità della pena, quando ritiene che la pretesa punitiva statale non sia più attuale nei confronti del singolo condannato. La
grazia differisce da
amnistia ed
indulto (art.
79 Cost.) in quanto è accordata per casi particolari. Essa, secondo esigenze umanitarie e di
equità, mitiga la pena ogni volta che l'applicazione rigorosa della legge contrasti con la giustizia sostanziale. L'attività strettamente istruttoria del procedimento non compete al Capo dello Stato ma al
Ministro della Giustizia. Allo stesso spetta anche stabilire se esistono o meno i presupposti di merito e legittimità che giustificano la decisione. L'opinione prevalente in dottrina, quindi, ritiene che si tratti di un atto complesso, riconducibile alla volontà di entrambi i soggetti. Tuttavia, la Consulta ha sottolineato come la decisione finale spetti al Presidente della Repubblica: nel caso in cui il guardasigilli non intenda concederla egli può comunicare le proprie ragioni ma non può imporre alcun veto al potere presidenziale (Corte Cost., 3 maggio 2006, n. 200, resa in ordine al caso Bompressi).
Per quanto concerne la
dichiarazione dello Stato di Guerra, essa è innanzitutto deliberata dal Governo, ai sensi dell'art.
78. La dichiarazione non è atto di promulgazione di ciò che hanno deliberato le Camere, ma è appunto una mera dichiarazione destinata ad esplicare i suoi effetti verso l'esterno.
Oltre a tutte quelle elencate la Carta Costituzionale attribuisce al Presidente della Repubblica altre funzioni. Tutte le funzioni presidenziali possono essere diversamente classificate a seconda che producano: atti riconducibili ad altri e per i quali egli esprime solo un potere formale; atti sostanzialmente complessi cui appartengono, tra gli altri, la nomina del Capo del Governo e dei suoi Minisri (art.
92 Cost.); atti che dipendono dalla presidenza di organi collegiali (come il CSM, per cui vedi, oltre al comma 10 della disposizione in commento, l'art.
104 comma 2 Cost., ed il
Consiglio Supremo di difesa di cui al comma 9 della disposizione in esame).