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Articolo 87 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 87 Costituzione

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere [74].

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [61].

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti [73, 76, 77].

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato [97, 98] (3).

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici (4), ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [80].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [11, 78].

Presiede il Consiglio superiore della Magistratura.

Può concedere grazia [174 c.p.; 681 c.p.p.] e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Ratio Legis

Il Costituente ha delineato la figura del Presidente della Repubblica in linea con la forma di governo parlamentare e la ripartizione dei poteri, in particolare facendone il garante della Costituzione, il rappresentante dell'unità nazionale ed il soggetto che facilita i collegamenti tra tutti i soggetti rilevanti nella vita dello Stato (organi costituzionali, cittadini, autonomie locali ecc.).

Brocardi

Promulgatio

Spiegazione dell'art. 87 Costituzione

La norma in esame, oltre a sancire il principio per cui il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale, stabilisce quali siano i suoi poteri e prerogative principali.

Egli può innanzitutto inviare messaggi motivati alle Camere. Essi hanno natura formale e sono soggetti alla controfirma di cui all'art. 90 della Costituzione. Con essi viene sottoposta all'attenzione del Parlamento una questione ritenuta di interesse nazionale (ad esempio, la situazione carceraria o quella della giustizia).

Tali messaggi si distinguono da quelli informali che sono espressione di un potere generale di esternazione e vengono rivolti all'opinione pubblica con mezzi diversi (interviste televisive, comunicati stampa ecc.). Di essi, che non sono soggetti a controfirma, ha fatto ampio ricorso Napolitano nel suo primo mandato.

Il Capo dello Stato indice inoltre le elezioni e ne fissa la prima riunione.

Ai fini di un controllo preliminare di legittimità costituzionale, egli autorizza la presentazione dei disegni di legge del Governo innanzi alle Camere. Questa attribuzione risale all'epoca monarchica e risulta oggi di difficile collocazione sistematica, anche in considerazione del fatto che è prevista solo per l'iniziativa di legge dell'esecutivo. Essa sarebbe volta a garantire un controllo di generale legittimità del disegno di legge proposto dal Governo. Attualmente ha scarso rilievo pratico mentre ha assunto un peso maggiore il potere presidenziale di rinvio in sede di promulgazione (art. 74 Cost.).

All'esito del procedimento legislativo e dopo averne verificato la legittimità costituzionale sia dal punto di vista formale che sostanziale, promulga le leggi

Quando uno Stato intende inserire un proprio agente nella diplomazia di un'altro Stato deve presentare apposita istanza alla quale segue un procedimento che si articola in più momenti e che è volto a consentire che il soggetto ottenga lo status di agente. Questo procedimento è l'accreditamento. Il Presidente della Repubblica, secondo la disposizione, ha il compito di ricevere gli agenti esteri già accreditati e di accreditare quelli italiani che intendono operare all'estero.

Viene inoltre stabilito che il Presidente della Repubblica può concedere la grazi a.Essa risponde a finalità essenzialmente umanitarie, con la quale il Presidente garantisce il rispetto del senso di umanità della pena, quando ritiene che la pretesa punitiva statale non sia più attuale nei confronti del singolo condannato. La grazia differisce da amnistia ed indulto (art. 79 Cost.) in quanto è accordata per casi particolari. Essa, secondo esigenze umanitarie e di equità, mitiga la pena ogni volta che l'applicazione rigorosa della legge contrasti con la giustizia sostanziale. L'attività strettamente istruttoria del procedimento non compete al Capo dello Stato ma al Ministro della Giustizia. Allo stesso spetta anche stabilire se esistono o meno i presupposti di merito e legittimità che giustificano la decisione. L'opinione prevalente in dottrina, quindi, ritiene che si tratti di un atto complesso, riconducibile alla volontà di entrambi i soggetti. Tuttavia, la Consulta ha sottolineato come la decisione finale spetti al Presidente della Repubblica: nel caso in cui il guardasigilli non intenda concederla egli può comunicare le proprie ragioni ma non può imporre alcun veto al potere presidenziale (Corte Cost., 3 maggio 2006, n. 200, resa in ordine al caso Bompressi).


Per quanto concerne la dichiarazione dello Stato di Guerra, essa è innanzitutto deliberata dal Governo, ai sensi dell'art. 78. La dichiarazione non è atto di promulgazione di ciò che hanno deliberato le Camere, ma è appunto una mera dichiarazione destinata ad esplicare i suoi effetti verso l'esterno.

Oltre a tutte quelle elencate la Carta Costituzionale attribuisce al Presidente della Repubblica altre funzioni. Tutte le funzioni presidenziali possono essere diversamente classificate a seconda che producano: atti riconducibili ad altri e per i quali egli esprime solo un potere formale; atti sostanzialmente complessi cui appartengono, tra gli altri, la nomina del Capo del Governo e dei suoi Minisri (art. 92 Cost.); atti che dipendono dalla presidenza di organi collegiali (come il CSM, per cui vedi, oltre al comma 10 della disposizione in commento, l'art. 104 comma 2 Cost., ed il Consiglio Supremo di difesa di cui al comma 9 della disposizione in esame).



Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

87 [...] nel nostro progetto, il Presidente della Repubblica non è l'evanescente personaggio, il motivo di pura decorazione, il maestro di cerimonie che si volle vedere in altre costituzioni. Mentre il Primo Ministro è il capo della maggioranza e dell'esecutivo, il Presidente della Repubblica ha funzioni diverse, che si prestano meno ad una definizione giuridica di poteri. Egli rappresenta ed impersona l'unità e la continuità nazionale, la forza permanente dello Stato al di sopra delle mutevoli maggioranze. È il grande consigliere, il magistrato di persuasione e di influenza, il coordinatore di attività, il capo spirituale, più ancora che temporale, della Repubblica. Ma perché possa adempiere a queste essenziali funzioni deve avere consistenza e solidità di posizione nel sistema costituzionale. Il nostro progetto gli conferisce una serie di attribuzioni nell'ordinamento interno e di fronte all'estero, per la promulgazione delle leggi e dei decreti, per la nomina dei funzionari ai gradi più alti, per l'accreditamento nei riguardi dei rappresentanti diplomatici, per la stipulazione dei trattati e per la dichiarazione di guerra, per la grazia e la commutazione delle pene; e gli dà la presidenza di due grandi Consigli — della difesa e della giustizia — così che ampia è la sua attività e preminente per dignità su ogni altra. Il Capo dello Stato non governa; la responsabilità dei suoi atti è assunta dal Primo Ministro e dai Ministri che li controfirmano; ma le attribuzioni che gli sono specificamente conferite dalla costituzione, e tutte le altre che rientrano nei suoi compiti generali, gli danno infinite occasioni di esercitare la missione di equilibrio e di coordinamento che è propriamente sua.

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