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Articolo 98 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 98 Costituzione

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione (1).

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero (2).

Note

(1) Di conseguenza vengono stabilite delle incompatibilità tra la qualifica di pubblico dipendente ed alcuni impieghi.
(2) In relazione alle figure di militari ed agenti il costituente ha ritenuto che la loro appartenenza a corpi militari (con il conseguente possesso di armi) costituisse un pericolo per la conservazione dell'ordine pubblico nello Stato. In relazione ai diplomatici, invece, si è ritenuto che il loro operare continuo con soggetti stranieri potesse minarne la fedeltà alla nazione. Per quanto concerne i magistrati si veda il d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 che riguarda sia l'iscrizione (o il regolare coinvolgimento) a partiti sia l'implicazione in organizzazioni di natura economica che possano minare l'indipendenza del soggetto.

Spiegazione dell'art. 98 Costituzione

La norma in esame sancisce tre principi di dettaglio riguardo all'attività amministrativa.

Si vuole qui garantire che i dipendenti pubblici agiscano in modo imparziale e con il fine di perseguire l'interesse pubblico. Di conseguenza sono anche previste possibili limitazioni ad alcune libertà dei singoli ma, a garanzia della loro legittimità, esse devono essere disposte con legge ordinaria. Allo steso scopo risponde la previsione del secondo comma, che esclude che i membri del Parlamento possano avanzare di carriera grazie a scambi con chi è preposto a queste decisioni.

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