Il ripudio della guerra è accolto dal costituente come reazione alle esperienze belliche della prima e seconda guerra mondiale.
La norma in esame costituzionalizza il principio secondo cui l'Italia ripudia la guerra in tutte le sue forme, riferendosi principalmente alla
guerra offensiva, ammettendosi dunque implicitamente la
guerra difensiva, in caso di attacco militare da parte di una Forza straniera. Gli articoli
78 e
87 precisano inoltre che spetta alle Camere il potere di deliberare lo stato di guerra e che tale dichiarazione spetta al Presidente della Repubblica.
Peraltro, vi è da registrare come nel quadro internazionale più recente i conflitti abbiano assunto dimensioni nuove rispetto a quanto accadeva sino alle guerre mondiali ed alla più recente guerra fredda. Infatti, si assiste sempre più spesso all'emergere di gruppi interni (o trasversali) agli stati legati a fenomeni di terrorismo (si pensi ad Al Qaeda ed all'Isis) per i quali si pone il problema, prima di poter intraprendere un'azione difensiva, se siano effettivamente supportati dagli stati in seno ai quali sorgono.
Al contempo, la prassi ha originato la tendenza ad interventi a scopi umanitari (sostegno alle popolazioni colpite da conflitti, come accaduto in Kosovo ed in Afghanistan) ma privi di autorizzazione dell'ONU. Ferma restando la loro formale illegittimità, stante l'assenza di una norma che li consenta, secondo alcuni questi interventi sarebbero ammissibili se espressione di un sentimento comune a più stati e se proporzionati rispetto allo scopo umanitario.
L'articolo in esame dispone inoltre che l'Italia accetta limitazioni di sovranità all'interno del proprio territorio solo se necessarie al perseguimento della pace e della giustizia tra le Nazioni, tramite accordi con le stesse.
Tali limitazioni non riguardano solamente l'attività normativa dello Stato, ma anche quella giurisdizionale ed amministrativa, di tal ché i cittadini possono venir sottoposti, oltre che all'autorità nazionale, anche a quella straniere, ove vi siano specifici trattati in merito.
L'articolo 11 viene oramai da tempo invocato come norma che ammette l'adesione dell'Italia all'Unione Europa, soprattutto quando entrano in gioco Direttive self-executing.
Il principio di primazia del diritto comunitario ha trovato esplicita affermazione nell'art.
117 comma 1 Cost. così come riformato nel 2001.
Ad ogni modo la limitazione non può comportare la compromissione dei valori fondamentali espressi dalla Costituzione. A tutela del principio vengono i c.d.
controlimiti, che impongono alle Autorità di disapplicare qualsiasi norma straniera in conflitto con i dettami costituzionali, soprattutto quelli involgenti i diritti fondamentali.