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Articolo 80 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 80 Costituzione

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi (1).

Note

(1) Si tratta di materie che, afferendo a vari settori, fanno venire in rilievo interessi di natura nazionale, cioè riguardanti l'intero Paese.

Ratio Legis

La ratifica dei trattati nelle materie indicate dalla disposizione deve essere autorizzata con legge ordinaria (art. 70 ss. Cost.) in considerazione della particolare importanza delle materie stesse.

Spiegazione dell'art. 80 Costituzione

LA norma attribuisce al Parlamento la ratifica dei trattati internazionali. Essi possono essere di natura politica, di regolamento giudiziario, di mutamento del territorio italiano, di imposizione di oneri finanziari e di modificazione delle leggi.

Il riferimento alla "legge" opera in due direzioni. In primo luogo, è escluso che siano ammessi atti con valore di legge, cioè decreti legislativi (art. 76 Cost.) o decreti legge (art. 77 Cost.): infatti, se il costituente avesse ammesso anche l'uso di questi non si sarebbe preoccupato di inserire un'apposita disposizione che specifica l'uso della legge da parte delle Camere in questa materia.

Il secondo vincolo imposto al legislatore è contenuto nell'art. 72 comma 4 Cost. che stabilisce che è necessario il procedimento ordinario, ad esclusione, quindi, sia di quello abbreviato (art. 72 comma 2 Cost. sia di quello decentrato (art. 72 comma 3 Cost.).

L'autorizzazione del parlamento rappresenta un momento particolare ed eventuale del percorso di formazione di un trattato. Esso prende avvio con le negoziazioni tra le parti che si chiudono con la firma del documento la quale, però, non è ancora vincolante per gli Stati. L'obbligo al rispetto del trattato, infatti, sorge solo con la ratifica ad opera dell'organo competente.

Nel nostro ordinamento si tratta del Capo dello Stato (art. 87 Cost.) salve le ipotesi, di cui alla norma in commento, in cui è necessaria l'autorizzazione parlamentare. Infine, lo scambio o il deposito delle ratifiche segnano l'entrata in vigore del trattato. Pertanto si può affermare che l'eventuale passaggio parlamentare si inserisce in un procedimento squisitamente politico che fa capo all'esecutivo.

Una volta ratificato, peraltro, il trattato vincola non solo il legislatore nazionale ma anche quello regionale secondo quanto dispone oggi l'art. 117 comma 1 Cost..

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