La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (1).
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio (2).
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento [65] o di un Consiglio regionale.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio (2).
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento [65] o di un Consiglio regionale.
Note
(1)
L'indipendenza e l'autonomia di cui alla disposizione riguardano sia la magistratura giudicante (i giudici) che quella requirente (i pubblici ministeri) che godono delle medesime garanzie costituzionali. L'indipendenza in esame riguarda soprattutto i rapporti tra magistratura e Governo anche se deve essere intesa come assenza di qualsiasi condizionamento esterno. Inoltre, essa deve essere intesa sia come indipendenza interna ed esterna (a seconda della provenienza di eventuali interferenze) sia in senso funzionale (cioè a protezione della funzione svolta) ed istituzionale (a tutela della struttura dell'ordine).
(2)
Si tratta di una maggioranza particolarmente elevata, al fine di consentire che anche le minoranze parlamentari possano incidere sulla composizione del CSM. Inoltre, anche le elezioni che si svolgono in seno all'organo stesso devono consentire, per il possibile, la rappresentanza di ogni corrente della magistratura.