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Articolo 61 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 61 Costituzione

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Ratio Legis

La norma è espressione del generale principio di continuità degli organi costituzionali, a sua volta tendente ad evitare che si determinino fratture di potere tra due legislature che si susseguono.

Spiegazione dell'art. 61 Costituzione

Una volta scaduta la legislatura, naturalmente (anche dopo eventuale proroga) o per scioglimento anticipato (v. art. 60 Cost.), entro termini piuttosto concisi deve aversi sia l’elezione delle nuove Camere sia la loro prima riunione. Entrambe queste date vanno inserite già nel decreto di scioglimento.

Il secondo comma contempla l’istituto della prorogatio, ben diverso dalla proroga di cui all'articolo precedente, previsto solamente in casi eccezionali (v. art. 60 Cost.). E’ escluso dalla stessa Costituzione che tra i poteri che il Parlamento ha in questo periodo vi sia quello di eleggere il nuovo Presidente della Repubblica (art. 85 comma 3 Cost.).

Al di fuori di tale principio, tra coloro che ritengono che possano essere posti in essere solo gli atti di ordinaria amministrazione e coloro che, invece, riconoscono sussistenti tutti i poteri, vi è chi sostiene che il Parlamento potrebbe deliberare solo in situazioni di emergenza (in analogia a quanto sancito dall’art. 77 comma 2 Cost.).

Inoltre, nonostante allo scioglimento delle Camere consegua, di regola, la decadenza dei disegni di legge (72 Cost.) non approvati, i capigruppo parlamentari possono accordarsi al fine di discutere ed approvare quelli già esaminati da una Camera e dichiarati urgenti dall’altra.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

61 Un altro istituto che il progetto introduce è la prorogatio dei poteri delle camere — quando è scaduto il termine della loro vita normale o sono state sciolte — fino a che non siano convocate le camere nuove. Non piace ad alcuni che si faccia sopravvivere un organo già morto; ma è prevalso il criterio che non sia da togliere, nell'intervallo fra le legislature, una possibilità di controllo e di azione parlamentare; al che potrà servire non un esercizio normale di poteri e di lavori delle camere, ma il loro intervento nelle contingenze ove sia necessario.

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