Una volta scaduta la
legislatura, naturalmente (anche dopo eventuale
proroga) o per scioglimento anticipato (v. art.
60 Cost.), entro termini piuttosto concisi deve aversi sia l’elezione delle nuove
Camere sia la loro prima riunione. Entrambe queste date vanno inserite già nel decreto di scioglimento.
Il
secondo comma contempla l’istituto della
prorogatio, ben diverso dalla proroga di cui all'articolo precedente, previsto solamente in casi eccezionali (v. art.
60 Cost.). E’ escluso dalla stessa Costituzione che tra i poteri che il Parlamento ha in questo periodo vi sia quello di eleggere il nuovo
Presidente della Repubblica (art.
85 comma 3 Cost.).
Al di fuori di tale principio, tra coloro che ritengono che possano essere posti in essere solo gli
atti di ordinaria amministrazione e coloro che, invece, riconoscono sussistenti tutti i poteri, vi è chi sostiene che il Parlamento potrebbe deliberare solo in situazioni di emergenza (in analogia a quanto sancito dall’art.
77 comma 2 Cost.).
Inoltre, nonostante allo
scioglimento delle Camere consegua, di regola, la decadenza dei disegni di legge (
72 Cost.) non approvati, i capigruppo parlamentari possono accordarsi al fine di discutere ed approvare quelli già esaminati da una Camera e dichiarati urgenti dall’altra.