L'
amnistia rappresenta un provvedimento di clemenza a carattere generale (destinato cioè ad una pluralità di persone) che comporta l'
estinzione di tutti i reati di un certo tipo, per i quali lo Stato rinuncia all'applicazione delle pene previste.
L'amnistia propria interviene ad estinguere il reato prima che vi sia stata una
condanna irrevocabile, per ciò distinguendosi dall'
amnistia impropria.
Per il provvedimento che dispone l'amnistia è necessaria un'apposita
legge adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera (art.
79).
Essa non può applicarsi a chi abbia commesso un reato il giorno seguente alla presentazione del
disegno di legge, determinandosi altrimenti una licenza a delinquere.
L'amnistia agisce su di una serie di reati individuati dalla legge, mentre
l'indulto agisce su una porzione di pena inflitta.
Quanto agli
effetti, essa estingue il reato facendo venire meno le
pene principali, le
pene accessorie, le
misure di sicurezza e anche le eventuali
sanzioni sostitutive, mentre
non si estinguono le obbligazioni civili nascenti dal reato, ad eccezione di quelle di cui agli artt.
196 c.p. e
197 c.p., che rappresentano casi di responsabilità civile per fatto altrui.
L'amnistia
non si applica ai casi di recidiva aggravata e reiterata (art.
99c.p.), né
ai delinquenti abituali (artt.
102 c.p.) e
103 c.p.),
professionali (art.
105 c.p.) o
per tendenza (art.
108 c.p.). Essa può inoltre essere sottoposta ad
obblighi e condizioni (sospensive o risolutive).
Da ultimo, va sottolineato che l'amnistia, per effetto della sentenza n. 175/1971 Corte Cost. è
liberamente rinunciabile dall'imputato, in quanto altrimenti verrebbe privato della possibilità di poter dimostrare la propria innocenza tramite il
dibattimento.
L'
indulto è
concesso con legge statale deliberata con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, e copre i reati commessi anteriormente alla presentazione del relativo disegno di legge, al fine di non determinare una “licenza a delinquere” sapendo del venire in essere della futura causa di
estinzione della pena.
L'indulto proprio estingue la pena inflitta con condanna già passata in giudicato, mentre
l'indulto improprio viene applicato durante il processo tramite la sentenza conclusiva del giudizio.
L'ambito oggettivo di applicazione viene stabilito di volta in volta dalla legge, stabilendo la quantità di pena estinguenda, mentre dal punto di vista soggettivo non si applica in favore dei recidivi aggravati e reiterati (art.
99 c.p.), né ai delinquenti abituali, professionali e per tendenza (artt.
102 e ss. c.p.).
L'indulto
estingue solamente la pena principale, ma non le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, a meno che la stessa legge non disponga diversamente.
In ogni caso non cessano invece le
misure di sicurezza di cui all'art.
205 c.p. n. 3, per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, né la
confisca (art.
240 c.p.).