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Articolo 79 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 79 Costituzione

(1) L'amnistia e l'indulto [151, 174 c.p.] sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera (2), in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Note

(1) Questo articolo è stato modificato dalla L.Cost. 6 marzo 1992, n. 1.
(2) Si tratta di un'ipotesi di legge c.d. rinforzata per la quale, cioè, è richiesta l'approvazione da parte di una maggioranza elevata dei componenti il Parlamento e che, specularmente, può essere abrogata solo da un'altra legge con pari forza (v. 71 e 75 Cost.).

Ratio Legis

Poichè la concessione dell'amnistia e dell'indulto è frutto di scelte politiche importanti, anche per le ricadute che può avere, l'Assemblea Costituente ha ritenuto che essa debba avvenire a seguito di un ampio consenso parlamentare. Ciò giustifica, inoltre, la necessità di fissare un termine a queste leggi (comma 2). Infine, il divieto di applicare gli istituti in esame ai reati posteriori alla presentazione del disegno di legge risponde ad esigenze di prevenzione dei crimini: se così non fosse, infatti, alla notizia di questa presentazione ognuno saprebbe di poterne beneficiare e sarebbe spinto a delinquere.

Spiegazione dell'art. 79 Costituzione

L'amnistia rappresenta un provvedimento di clemenza a carattere generale (destinato cioè ad una pluralità di persone) che comporta l'estinzione di tutti i reati di un certo tipo, per i quali lo Stato rinuncia all'applicazione delle pene previste.

L'amnistia propria interviene ad estinguere il reato prima che vi sia stata una condanna irrevocabile, per ciò distinguendosi dall'amnistia impropria.

Per il provvedimento che dispone l'amnistia è necessaria un'apposita legge adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera (art. 79).

Essa non può applicarsi a chi abbia commesso un reato il giorno seguente alla presentazione del disegno di legge, determinandosi altrimenti una licenza a delinquere.
L'amnistia agisce su di una serie di reati individuati dalla legge, mentre l'indulto agisce su una porzione di pena inflitta.

Quanto agli effetti, essa estingue il reato facendo venire meno le pene principali, le pene accessorie, le misure di sicurezza e anche le eventuali sanzioni sostitutive, mentre non si estinguono le obbligazioni civili nascenti dal reato, ad eccezione di quelle di cui agli artt. 196 c.p. e 197 c.p., che rappresentano casi di responsabilità civile per fatto altrui.

L'amnistia non si applica ai casi di recidiva aggravata e reiterata (art. 99c.p.), né ai delinquenti abituali (artt. 102 c.p.) e 103 c.p.), professionali (art. 105 c.p.) o per tendenza (art. 108 c.p.). Essa può inoltre essere sottoposta ad obblighi e condizioni (sospensive o risolutive).

Da ultimo, va sottolineato che l'amnistia, per effetto della sentenza n. 175/1971 Corte Cost. è liberamente rinunciabile dall'imputato, in quanto altrimenti verrebbe privato della possibilità di poter dimostrare la propria innocenza tramite il dibattimento.

L'indulto è concesso con legge statale deliberata con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, e copre i reati commessi anteriormente alla presentazione del relativo disegno di legge, al fine di non determinare una “licenza a delinquere” sapendo del venire in essere della futura causa di estinzione della pena.

L'indulto proprio estingue la pena inflitta con condanna già passata in giudicato, mentre l'indulto improprio viene applicato durante il processo tramite la sentenza conclusiva del giudizio.

L'ambito oggettivo di applicazione viene stabilito di volta in volta dalla legge, stabilendo la quantità di pena estinguenda, mentre dal punto di vista soggettivo non si applica in favore dei recidivi aggravati e reiterati (art. 99 c.p.), né ai delinquenti abituali, professionali e per tendenza (artt. 102 e ss. c.p.).

L'indulto estingue solamente la pena principale, ma non le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, a meno che la stessa legge non disponga diversamente.

In ogni caso non cessano invece le misure di sicurezza di cui all'art. 205 c.p. n. 3, per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, né la confisca (art. 240 c.p.).

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