Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione [72, 87] (1).
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso [disp. prel. 10].
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso [disp. prel. 10].
Note
(1)
La promulgazione costituisce un momento preciso ed autonomo dell'iter che porta al nascere della legge (come si evince dal successivo art. 74 Cost.) e segue al controllo circa la sua legittimità e circa l'identità del testo approvato dalle due Camere. Tecnicamente, si tratta di una condizione di efficacia della legge e, formalmente, si sostanzia nell'emanazione di un Decreto del Presidente della Repubblica, secondo la formula dell'art. 1, D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.