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Articolo 78 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 78 Costituzione

Note

(1) Con il termine "guerra" il costituente ha avuto riguardo solo ai conflitti extranazionali che si instaurano tra stati (o tra alcuni di essi ed organizzazioni interne ad altri). Sono quindi esclusi i fenomeni di turbamento sociale interno, come le rivolte popolari.
(2) L'ipotesi più rilevante è quella di conferimento del potere legislativo, che si giustifica con la necessità di interventi rapidi e snelli i quali sarebbero preclusi al Parlamento a causa della sua struttura. In ogni caso, il Governo rimane responsabile nei confronti dell'organo legislativo, tenuto al controllo dell'esercizio del potere conferito. Questa delega, che esula dallo schema di cui all'art. 76 Cost., è obbligatoria: il Parlamento è tenuto a provvedervi, non avendo margine di scelta.

Ratio Legis

L'attribuzione della deliberazione dello stato di guerra alle Camere, che rappresentano la volontà popolare, è propria di ogni stato democratico.

Spiegazione dell'art. 78 Costituzione

Alle Camere spetta deliberare lo stato di guerra. Tale deliberazione costituisce un atto politico, per la quale, data l'urgenza, non è necessaria l'emanazione di una legge formale.

La deliberazione ha efficacia immediata e determina l'entrata in vigore della legislazione eccezionale prevista per il tempo di guerra.

La situazione straordinaria che si crea quando viene deliberato lo stato di guerra giustifica l'applicazione di un sistema normativo particolare, definito diritto interno di guerra. A livello costituzionale vengono in rilievo l'art. 60, che ammette la proroga della legislatura, e l'art. 111, che non ammette il ricorso per Cassazione per le sentenze dei tribunali militari.

La situazione di emergenza termina con la cessazione dello stato di guerra che può provenire, oltre che da delibera del Parlamento, dalla ratifica di un trattato internazionale. Peraltro, dovrebbe ritenersi non legittima ogni applicazione del diritto interno di guerra che non sia stata preceduta dalla dichiarazione Parlamentare: in questo caso solo tale pronuncia potrebbe ripristinare la legalità. In alternativa, anche le operazioni militari non sarebbero autorizzate.

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G. B. chiede
mercoledì 17/01/2024
“Sono un cittadino italiano nato nel 1990 e non ho mai fatto servizio militare. Ho un figlio con disabilità grave legge 104.

Ho letto che esistono delle "liste di leva" con tutti i cittadini maschi fra i 17 ed i 45 anni che, se un giorno dovesse essere ripristinato il servizio militare, potrebbero essere chiamati alle armi.

Volevo capire se per via della disabilità del figlio, o in altri modi, è possibile essere esclusi da queste liste e quindi da una potenziale mobilitazione ipotetica futura.”
Consulenza legale i 26/01/2024
Il servizio di leva obbligatorio è stato soltanto sospeso a decorrere dal 1 gennaio 2005 (art. 1929, Codice dell’ordinamento militare).
Dato che non vi è stata un’eliminazione della leva obbligatoria, i Comuni continuano a compilare le liste di leva dei cittadini di età compresa tra i 17 e i 45 anni, entro il mese di aprile di ogni anno (art. 1941 e ss., Codice dell’ordinamento militare).
L’unico requisito rilevante ai fini dell’iscrizione nella lista, oltre la residenza nel territorio del Comune di iscrizione, è quello dell’età.
Sono previste alcune cause di esclusione dalla ferma di leva (dunque non dall’iscrizione alle liste) per i casi di familiari di persone affette da invalidità, che però a rigore non comprendono i genitori, ma soltanto i figli di persone non autosufficienti (anche se è possibile per il Ministro competente ampliare tali ipotesi), (art. 7, D.Lgs. n. 504/1997).
Tali cause di esclusione, tuttavia, si applicano in tempo di pace.
Va poi chiarito che il ripristino del servizio di leva viene disposto se il personale volontario in servizio è insufficiente e non è possibile colmare le vacanze di organico, in funzione delle predisposizioni di mobilitazione, mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, (art. 1929, Codice dell’ordinamento militare) nelle seguenti ipotesi:
a) se è deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione;
b) se una grave crisi internazionale nella quale l'Italia è coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifica un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.
Dunque, i soggetti interessati, peraltro solo in presenza delle due ipotesi tassative di cui sopra e in caso di carenza di organico, sono innanzitutto i militari cessati dal servizio da non più di cinque anni.
Per quanto riguarda gli iscritti nelle liste di leva, è previsto che il Ministro della difesa, con decreto annuale, fissa il contingente di militari chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva da ripartire tra le varie Forze armate, tenendo conto delle esigenze derivanti dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale (artt. 1942 e ss., Codice dell’ordinamento militare).
Gli iscritti nelle liste vengono poi valutati sotto l’aspetto psico-fisico e, nel caso non risultino idonei, esclusi dal servizio di leva.
Pertanto, allo stato (fermo restando che si tratta di una materia in cui per ovvi motivi non vi sono precedenti giurisprudenziali rilevanti) non sembra esservi modo di essere esclusi dalle liste di leva, che come scritto prendono in considerazione solo il dato dell’età, ma soltanto di essere riformati in caso di chiamata alle armi, qualora siano carenti i requisiti di idoneità psico-fisica.
Tuttavia, si sottolinea che, nel caso di dichiarazione dello stato di guerra, gli iscritti alle liste potrebbero essere chiamati soltanto in caso di personale insufficiente, con precedenza ai cessati dal servizio.