Il
potere di rinvio riconosciuto dalla disposizione in esame può essere esercitato solo per ragioni di
legittimità ed opportunità costituzionale della legge, non per motivi di opportunità politica: il Capo dello Stato, infatti, ha funzione di garante
super partes delle istituzioni, laddove la discrezionalità circa l'adozione o meno di una legge è prerogativa del Parlamento (ovvero del Governo, ex art.
76 e
77 Cost.).
Tuttavia, è innegabile che il rinvio sia esercizio di un potere anche politico, attesi i possibili riflessi sulle istituzioni. Nella pratica esso è avvenuto, nella maggior parte dei casi, per mancata copertura finanziaria del provvedimento, in violazione dell'art.
81 Cost. Concretamente, il rinvio si accompagna ad un messaggio che indica le ragioni per cui si chiede il riesame. Esso, in applicazione dell'art.
89 Cost., è controfirmato dal ministro competente.
Il potere di rinvio può essere esercitato, per la medesima stesura (non modificata nè emendata) di un testo di legge, una sola volta. Tuttavia, se la legge si pone in contrasto con la Carta Fondamentale, ciò che può addirittura configurare attentato alla Costituzione da parte del Capo dello Stato (art.
90 Cost.), quest'ultimo può ancora rifiutarne la pubblicazione. In tal caso, però, la questione deve essere inquadrata nel conflitto di attribuzione tra poteri dello stato di cui all'art.
134 della Costituzione.