Cass. pen. n. 32963/2021
La sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato.
Cass. pen. n. 14885/2021
Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione, anche sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi la necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto, che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità ed imporrebbero il giudizio di rinvio.
Cass. pen. n. 34754/2020
Le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.
Cass. pen. n. 11992/2020
È legittima la pronuncia di diniego implicito della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena e di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, quando il giudice, tenuto conto della gravità delle condotte e degli altri elementi di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., ritenga che l'imputato non possa usufruire di ulteriori benefici. (Fattispecie in tema di rapina in concorso di quattro pizze e quattro lattine di coca-cola).
Cass. pen. n. 13110/2020
La valutazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna deve tenere conto esclusivamente dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., senza possibilità di ricorrere ad elementi ad esso estranei. (Nella specie, il giudice di merito aveva fatto riferimento alle necessità di rivolgere al condannato, attraverso il diniego del beneficio, un monito a non reiterare il reato). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 01/04/2019)
Cass. pen. n. 4376/2020
In tema di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 175, comma quarto, cod. pen., per effetto dell'art. 7, legge 7 febbraio 1990, n. 19, non è preclusa la concessione del beneficio nei casi in cui alla condanna consegua l'applicazione di una pena accessoria. (Rigetta in parte, CORTE APPELLO ROMA, 07/11/2018)
Cass. pen. n. 26191/2019
Le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen.(Vedi n.7794/1989,Rv. 181431 e n.8308/1984, Rv. 166005; Conf. n. 1540/1969, Rv. 110826). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 16/01/2017)
Cass. pen. n. 16366/2019
Il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 18/01/2018)
Cass. pen. n. 19648/2019
La pronuncia di diniego del beneficio previsto dall'art. 175 cod. pen. può ritenersi implicita nella motivazione con cui il giudice, pur riconoscendo le attenuanti generiche, ritiene di dover applicare la recidiva contestata all'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SEZ.DIST. BOLZANO, 14/06/2018)
Cass. pen. n. 7668/2019
La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale può essere concessa, anche direttamente dalla Corte di cassazione, a chi abbia riportato una precedente condanna per la quale sia intervenuta pronuncia di riabilitazione, atteso che l'art.178 cod. pen. stabilisce che la riabilitazione, oltre alle pene accessorie, estingue ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti, senza che l'art.175, primo comma, cod. pen., introduca alcuna deroga al riguardo.
Cass. pen. n. 51580/2018
Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale persegue finalità diverse rispetto a quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché non è contraddittoria la decisione che neghi uno dei due benefici e conceda l'altro.
Cass. pen. n. 31349/2017
Nel caso in cui l'imputato abbia chiesto con specifico motivo d'appello la non menzione della condanna inflittagli dal giudice di primo grado ed il giudice d'appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi pronuncia sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata in parte con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare un giudizio, necessariamente anche di fatto, circa la concedibilità o meno all'imputato del beneficio richiesto. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio di rinvio è necessario anche laddove il giudicante abbia già concesso la sospensione condizionale della pena, avendo i due istituti scopi e fondamenti giuridici diversi).
Cass. pen. n. 34380/2011
Il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 c.p. è fondato sul principio dell'"emenda", e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando tuttavia l'obbligo del giudice di merito di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p..
Cass. pen. n. 7608/2010
La concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 c.p., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione.
Cass. pen. n. 45756/2007
Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è diverso da quello della sospensione condizionale della pena perchè, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della particolare conseguenza negativa del reato qual è quella della pubblicità. Ne consegue che, legittimamente, può essere negata la non menzione e concessa la sospensione condizionale della pena.
Cass. pen. n. 31/2001
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 c.p., nella parte in cui, ai fini della concessione del beneficio della non menzione di condanna successiva a sentenza di patteggiamento, considera quest'ultima come «prima condanna», non essendo tale equiparazione né irragionevole, né contrastante con le finalità rieducative della pena.
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Non può essere concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale di una sentenza di condanna, successiva a una o a più sentenze di patteggiamento, salvo che, trattandosi di condanna per reati anteriormente commessi, la pena con essa inflitta cumulata con quelle precedentemente applicate, rientri nei limiti temporali indicati dall'art. 175 c.p.
Cass. pen. n. 7552/2000
Considerato che l'art. 178 c.p. stabilisce che la riabilitazione, oltre alle pene accessorie, estingue ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti, e poiché l'art. 175, primo comma, c.p., non introduce alcuna deroga al riguardo, ne deriva che la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale può essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna per la quale sia intervenuta pronuncia di riabilitazione.
Cass. pen. n. 9474/1998
Il giudice di appello, nel condannare a seguito di impugnazione del pubblico ministero un imputato già assolto in primo grado, non è tenuto a motivare in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna qualora, manchi una specifica istanza dell'interessato: invero un suddetto obbligo, a fronte di omesso esercizio di un potere discrezionale, sussiste solo in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione.
Cass. pen. n. 6949/1998
Il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 c.p. è fondato sul principio dell'emenda, mediante cui si tende a favorire il processo di recupero morale e sociale; la sua concessione all'imputato non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, rimanendo tuttavia l'obbligo del giudice di merito di indicare, nell'esercizio del suo potere discrezionale, le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 detto codice.
Cass. pen. n. 11836/1997
Qualora il giudice intenda concedere un beneficio non richiesto né espressamente né implicitamente e dal quale derivi la possibilità in concreto di una lesione della sfera giuridica del reo, deve esplicitare le ragioni della sua scelta, tenendo conto delle finalità dello stesso. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la statuizione che disponeva la concessione all'imputato del beneficio di cui all'art. 175 c.p., impugnata sul presupposto che tale concessione, non richiesta, è di ostacolo all'eliminazione dell'iscrizione della condanna dal casellario giudiziale trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, secondo quanto dispone l'art. 687, secondo comma, lett. c c.p.p.).
Cass. pen. n. 481/1997
La disposizione di cui all'art. 671, comma terzo, c.p.p. deve essere interpretata nel senso che il riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva realizza solo un presupposto necessario, ma non sufficiente, perché il giudice dell'esecuzione possa concedere i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, essendo comunque attribuito al giudice dell'esecuzione il potere discrezionale di concederli, da esercitare secondo i criteri e nei limiti indicati dagli artt. 163 ss. e 175 c.p.
Cass. pen. n. 10495/1996
In tema di non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale, il giudice di secondo grado, in assenza di richiesta dell'impugnante, non ha alcun dovere di motivare il mancato esercizio del potere discrezionale, conferitogli dall'art. 597, quinto comma, c.p.p., di applicare d'ufficio il beneficio, né tale mancato esercizio può costituire motivo di ricorso per cassazione.
Cass. pen. n. 456/1994
Nell'ipotesi in cui dopo una prima condanna, per la quale sia stata disposta la non menzione, ne venga inflitta altra per un delitto, commesso successivamente a quella precedente, il beneficio va revocato. (Nella specie la seconda pronuncia concerneva pena patteggiata per delitto. Il giudice dell'esecuzione aveva revocato il beneficio della non menzione, accordato con pregressa sentenza. La Corte ha ritenuto corretta la decisione, precisando che la pronuncia de qua è equiparata a quella di condanna della quale produce tutti gli effetti, ad eccezione di quelli espressamente esclusi da specifiche disposizioni).
Cass. pen. n. 10650/1992
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto di patteggiamento non può essere il beneficio di cui all'art. 175 c.p., essendo la non menzione della condanna nei certificati del casellario giudiziale spediti a richiesta degli interessati concessa ope legis dell'art. 689, comma secondo, c.p.p., il quale esclude la menzione, tra le altre, delle sentenze previste dall'art. 445 c.p.p.
Cass. pen. n. 3493/1991
La non menzione della condanna non riveste alcun carattere di «premialità», ma consiste nella sospensione a tempo indeterminato di un effetto della pena finalizzato alla risocializzazione del condannato mediante l'eliminazione del pregiudizio che il suo buon nome può subire dall'annotazione della condanna sul certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati. Il parametro al quale il giudice deve fare riferimento è quello delle circostanze indicate dall'art. 133 c.p., espressamente richiamato dall'art. 175 c.p., e non la paternalistica considerazione sull'opportunità o meno di un premio.
Cass. pen. n. 624/1991
In sede di procedimento speciale per l'applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seguenti c.p.p.), oggetto di patteggiamento può essere il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), alla cui concessione la parte può condizionare la richiesta della pena, ma non il beneficio di cui all'art. 175 c.p. La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dell'interessato, infatti, è concessa ope legis dall'art. 689, secondo comma, lettera e), c.p.p., il quale esclude la menzione dalle sentenze previste dall'art. 445 e dalle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato.
Cass. pen. n. 14188/1990
Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è subordinato soltanto alla valutazione positiva delle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., sicché resta precluso ogni altro criterio di valutazione che non abbia specifico riferimento a tali circostanze e, in particolare, è illegittimo il rifiuto basato sulla considerazione che la pubblicità insita nella menzione della condanna può costituire un monito per l'imputato, sconsigliandolo in futuro dal commettere ulteriori reati.
Cass. pen. n. 2192/1990
Non sussiste alcuna contraddittorietà nella sentenza di merito che concede la sospensione condizionale della pena e nega la non menzione sul certificato penale, trattandosi di benefici fondati su differente valutazione.
Cass. pen. n. 134/1990
La concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e deve essere subordinato ad una valutazione positiva o negativa delle circostanze di cui all'art. 133 c.p., sicché il diniego ben può essere motivato richiamando gli stessi elementi in base ai quali è stato giustificato il rifiuto della concessione delle attenuanti generiche.
Corte cost. n. 304/1988
È illegittimo costituzionalmente il primo comma dell'art. 175 c.p. nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziché a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'art. 135 c.p
Cass. pen. n. 6365/1985
La limitazione della reiterazione del beneficio della non menzione, all'ipotesi di reato anteriormente commesso, ed il diverso trattamento rispetto alla sospensione condizionale della pena, che può essere reiterata per un fatto successivo, trova giustificazione nella differente ratio dei due istituti, costituendo la sospensione condizionale della pena una possibile causa di estinzione del reato e la non menzione un particolare effetto della pronuncia riguardo ad esigenze di documentazione di rilevante interesse pubblico. Tale esigenza pubblicistica prevale sul beneficio individuale della non menzione quando, chi abbia subito una precedente condanna, commette un altro reato.