(massima n. 1)
Il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 c.p. č fondato sul principio dell'emenda, mediante cui si tende a favorire il processo di recupero morale e sociale; la sua concessione all'imputato non č necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, rimanendo tuttavia l'obbligo del giudice di merito di indicare, nell'esercizio del suo potere discrezionale, le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 detto codice.