(massima n. 1)
In sede di procedimento speciale per l'applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seguenti c.p.p.), oggetto di patteggiamento può essere il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), alla cui concessione la parte può condizionare la richiesta della pena, ma non il beneficio di cui all'art. 175 c.p. La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dell'interessato, infatti, è concessa ope legis dall'art. 689, secondo comma, lettera e), c.p.p., il quale esclude la menzione dalle sentenze previste dall'art. 445 e dalle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato.