(massima n. 1)
Nel caso in cui l'imputato abbia chiesto con specifico motivo d'appello la non menzione della condanna inflittagli dal giudice di primo grado ed il giudice d'appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi pronuncia sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata in parte con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare un giudizio, necessariamente anche di fatto, circa la concedibilitā o meno all'imputato del beneficio richiesto. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio di rinvio č necessario anche laddove il giudicante abbia giā concesso la sospensione condizionale della pena, avendo i due istituti scopi e fondamenti giuridici diversi).