(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 671, comma terzo, c.p.p. deve essere interpretata nel senso che il riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva realizza solo un presupposto necessario, ma non sufficiente, perché il giudice dell'esecuzione possa concedere i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, essendo comunque attribuito al giudice dell'esecuzione il potere discrezionale di concederli, da esercitare secondo i criteri e nei limiti indicati dagli artt. 163 ss. e 175 c.p.