(massima n. 1)
In tema di valutazione delle condizioni economiche del reo ai fini della determinazione della pena pecuniaria (art. 133 bis c.p.), il giudice ha l'onere innanzitutto di individuare la pena base e quindi di procedere alle correzioni necessarie per renderla efficace o meno gravosa, giustificando l'esercizio di tale potere con una motivazione ancorata a dati oggettivi e con giudizio ponderato sulla situazione economica del soggetto interessato, che deve consistere non già in generiche affermazioni sulla professione da lui svolta, dalla quale far presuntivamente discendere la sussistenza delle condizioni agiate, bensì nella valutazione di un insieme di elementi dai quali dedurre la sussistenza di una condizione economica superiore allo standard medio di un determinato periodo. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la determinazione della pena pecuniaria irrogata al consigliere delegato di una società ed al direttore di uno stabilimento, condannati per inquinamento atmosferico, fondata sulla generica considerazione della professione esercitata, senza che venisse indicato alcun diverso elemento concreto di riferimento).