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Articolo 8 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Delitto politico commesso all'estero

Dispositivo dell'art. 8 Codice Penale

Il cittadino o lo straniero [248 2, 249 2], che commette in territorio estero(1) un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana [112], a richiesta del Ministro della giustizia [128-129; c.p.p. 342].

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela [120-126; c.p.p. 336-340].

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino [241-294](2). È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici(3).

Note

(1) Per quanto attiene al mercato finanziario si rimanda alla specifica disciplina contenuta agli artt. 180 e ss del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (c.d. T.U. Draghi).
(2) La norma qui si riferisce al c.d. delitto oggettivamente politico, che si configura quando l'interesse leso si identifica con un interesse politico dello Stato o un diritto politico del cittadino. Si configurano quindi due diverse tipologie all'interno di tale genus. I delitti del primo tipo, secondo la dottrina maggioritaria, si considerano delitti politici ove l'interesse leso è proprio dello Stato complessivamente considerato ovvero attiene cioè alla sua vita e alla sua essenza unitaria intesa come integrità del popolo e del territorio, indipendenza, prestigio, forma di governo. Pertanto sono tali i delitti contro la personalità dello Stato [v. Libro II, Titolo I] e qualunque altro delitto previsto in leggi speciali offensivo di un interesse politico dello Stato. Non vi rientrano invece i delitti che offendano gli interessi dello Stato come potere amministrativo o come potere giudiziario. Mentre i delitti del secondo tipo sono quelli che ledono il diritto del cittadino di partecipare alla vita dello Stato e di contribuire alla formazione della sua volontà. Si pensi ad es.: il diritto di elettorato attivo e passivo (v. Cost. 48 e ss.).
(3) Qui invece il legislatore si riferisce al c.d. delitto soggettivamente politico. La soggettività di tali fattispecie si coglie sul «motivo» che spinge il reo a delinquere. Si ricordi che, secondo la dottrina maggioritaria, bisognerebbe distinguere tra il motivo politico e quello sociale. Il primo è ravvisabile nei casi in cui il delitto è compiuto in funzione della particolare concezione ideologica dell'agente relativamente alla struttura dei poteri dello Stato e ai rapporti tra Stato e cittadino (es.: reato di terrorismo politico), mentre il secondo determina la condotta dell'agente in funzione di una visione dei rapporti umani che non si riflette necessariamente sulla struttura dello Stato o sui rapporti intercorrenti tra Stato e cittadino (es.: omicidio per eutanasia).
Il delitto soggettivamente politico è configurabile anche ove sia determinato solo «in parte» da motivi politici, potendo quindi concorrere anche con motivi diversi, a patto che non si tratti di un mero pretesto politico ovvero in un'occasione che induce il soggetto ad agire esclusivamente per fini egoistici o personali.

Ratio Legis

La norma qui introduce un'ulteriore deroga al principio di territorialità ispirata al principio di difesa degli interessi statali.
Il legislatore del '30 ha accolto, per ragioni storiche, una nozione assai ampia di delitto politico in linea con l'ideologia dell'epoca, tesa a reprimere ogni forma di ribellione nei confronti dell'ordine costituito. Con l'avvento della Costituzione repubblicana, però, si è realizzato un cambiamento di prospettiva, nel tentativo di garantire un trattamento più favorevole per quanti fossero stati perseguiti come oppositori del regime fascista. La dottrina si è così interrogata riguardo alla sovrapponibilità o meno delle due definizioni.
Secondo un orientamento più risalente vi sarebbe una piena coincidenza tra la nozione codicistica e quella costituzionale di delitto politico, mentre i più recenti orientamenti dottrinali propendono per una concezione autonomistica della nozione costituzionale di delitto politico. In particolare è possibile distinguere tra tesi autonomistiche di matrice processuale, di matrice sostanziale e di matrice mista. La prima tesi di matrice processuale si fonda su considerazioni di natura processuale ovvero sulla considerazione secondo cui alla base vi è la stessa ratio cui si ispira il divieto di estradizione, ovvero evitare che l'estradando possa essere sottoposto dallo Stato richiedente a forme di persecuzione in ragione delle sue idee politiche.
Secondo la tesi autonomistica di matrice sostanziale invece, il delitto politico deve essere individuato alla luce dei diritti e delle libertà costituzionalmente garantite. Di conseguenza il beneficio in essi previsto può essere concesso esclusivamente in relazione a fatti criminosi commessi per il perseguimento di obiettivi non incompatibili con il quadro dei valori costituzionali.
Infine, secondo la tesi autonomistica di matrice mista, la nozione costituzionale di delitto politico va desunta sia da elementi di carattere processuale sottesi alla disciplina dell'istituto dell'estradizione, sia da elementi di carattere sostanziale inerenti ai diritti ed alle libertà costituzionalmente garantite.

Spiegazione dell'art. 8 Codice Penale

Per i delitti non ricompresi nell'art. 7 è necessaria l'esplicita richiesta del Ministro della Giustizia, spettando a lui dunque la valutazione in merito all'opportunità di perseguire un determinato delitto politico o meno.
La norma non fornisce un elenco di delitti politici, ma ne enuclea solo le caratteristiche.
Il comma 3 divide infatti il delitto politico in oggettivamente politico e soggettivamente politico.
Nel delitto oggettivamente politico si prescinde dal motivo che spinge il colpevole ad agire e si ha riguardo solo alla natura del bene giuridico leso, ovvero interesse politico dello Stato o diritto politico del cittadino (in tal senso è quindi oggettivamente politico il reato di falsificazione di atti destinati ad operazioni elettorali, poiché viola il diritto elettorale che dei diritti politici è massima espressione).
Un reato comune è invece soggettivamente politico allorché sia qualificato da un movente strettamente politico, il che si verifica quando il soggetto agente sia stato determinato, in tutto o in parte, a delinquere al fine di incidere sull'esistenza, costituzione e funzionamento dello Stato ovvero favorire o contrastare idee o tendenze politiche dello Stato, come anche offendere un diritto politico del cittadino, di modo che non è sufficiente ad escluderne la natura politica la circostanza che esso sia stato commesso per motivi in parte o non prevalentemente politici.

Massime relative all'art. 8 Codice Penale

Cass. pen. n. 24795/2018

L'imputato straniero resosi responsabile di un delitto politico commesso in danno di cittadini in un Paese extraeuropeo può essere tratto a giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria italiana anche qualora, per lo stesso fatto, sia già stato giudicato all'estero, non vigendo, salve le specifiche previsioni di cui all'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 21 novembre 1990, il principio del "ne bis in idem" internazionale. (In motivazione la Corte ha specificato che, in tal caso, è comunque necessario che il Ministro della Giustizia formuli richiesta di rinnovamento del giudizio nello Stato ai sensi dell'art. 11, comma secondo, cod. pen., alla cui efficacia non osta una pregressa richiesta di riconoscimento della sentenza straniera ex art. 12, comma secondo, seconda parte, cod. pen.).

Può integrare un'ipotesi di delitto politico il crimine di guerra che, pur non possedendo connotati di estensione e sistematicità tali da farlo assurgere a crimine contro l'umanità, si caratterizza per una così spiccata gravità della condotta da determinare una lesione dei diritti fondamentali della persona e, pertanto, anche del cittadino, la cui tutela è sancita da norme inderogabili sia dell'ordinamento internazionale che di quello interno. (Fattispecie relativa all'esecuzione di tre volontari italiani della Croce Rossa in missione umanitaria in Bosnia-Erzegovina, catturati, depredati ed uccisi in un'azione di guerra da un reparto dell'esercito bosniaco al comando dell'imputato nell'ambito della c.d. "guerra dei convogli", caratterizzante il conflitto croato-musulmano).

In tema di delitto politico, spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria, e non al Ministro della giustizia, la qualificazione di un delitto come tale, con la conseguenza che il termine trimestrale previsto dall'art. 128 cod. proc. pen., entro il quale il Ministro è chiamato ad esercitare il potere di rimuovere l'ostacolo alla punibilità del fatto mediante la formulazione della richiesta prevista dall'art. 8 cod. pen., inizia a decorrere soltanto da quando il pubblico ministero comunichi al medesimo l'intenzione di procedere in relazione ad un delitto in tal modo qualificato.

Cass. pen. n. 5089/2014

In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'individuazione dell'ambito di operatività del divieto di estradizione di cui agli artt. 10, comma quarto, e 26, comma secondo Cost., il reato va considerato politico anche quando, indipendentemente dal bene giuridico offeso dalla condotta illecita, vi sia fondata ragione di ritenere che, proprio per la "politicità" della condotta illecita, l'estradando possa essere sottoposto nello stato straniero richiedente ad un processo non equo o all'esecuzione di una pena discriminatoria ovvero ispirata da iniziative persecutorie per ragioni politiche che ledono diritti fondamentali dell'individuo quali il diritto al rispetto del principio di uguaglianza, il diritto ad un equo processo ed il divieto di trattamenti disumani o degradanti verso i detenuti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il divieto di estradizione con riferimento a condanna pronunciata all'esito di processo celebrato nel rispetto dei diritti fondamentali per reati in materia di armi asseritamente commessi al fine di tutelarsi contro iniziative di appartenenti ad altri gruppi etnici all'interno di uno Stato democratico).

Cass. pen. n. 23181/2004

La qualificazione di un delitto come politico data dall'art. 8 c.p. va letta alla luce dell'art. 10 cost., secondo il quale l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale, tra le quali si pone in particolare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che obbliga gli Stati al rispetto di alcuni diritti fondamentali nei confronti di ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione. Ne consegue che vanno definiti come politici i delitti di oggettiva gravità, commessi in danno di cittadini italiani residenti in Argentina, in esecuzione di un preciso piano criminoso diretto all'eliminazione fisica degli oppositori al regime senza il rispetto di alcuna garanzia processuale e al solo scopo di contrastare idee e tendenze politiche delle vittime, iscritte a sindacati, o partiti politico o ad associazioni universitarie, in quanto tali delitti non solo offendono un interesse politico dello Stato italiano, che ha il diritto ed il dovere di intervenire per tutelare i propri cittadini, ma anche i diritti fondamentali delle stesse vittime.

Cass. pen. n. 16808/2004

Un reato comune è soggettivamente politico, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, c.p., allorché sia qualificato da un movente di natura politica, nel senso che l'agente sia stato determinato, in tutto o in parte, a delinquere al fine di incidere sull'esistenza, costituzione e funzionamento dello Stato ovvero favorire o contrastare idee o tendenze politiche proprie dello Stato, o anche offendere un diritto politico del cittadino, sì che non è sufficiente ad escludere la natura politica del delitto comune la circostanza che esso sia stato commesso per motivi in parte o non prevalentemente politici. (In applicazione di tale principio la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza del Tribunale di Roma, costituito ex art. 309 c.p.p., rilevando che l'omicidio in territorio afgano della giornalista italiana Maria Grazia Cutuli, e degli altri che si trovavano con lei, era stato commesso non solo a scopo di rapina, ma anche per dimostrare all'opinione pubblica mondiale che la coalizione militare straniera, tra la quale l'Italia, che in vario modo si opponeva al regime dei talebani, non aveva acquisito il controllo del paese).

Cass. pen. n. 35488/2003

La perseguibilità dei reati contro le leggi e gli usi della guerra commessi all'estero è prevista negli articoli 13 e 231 c.p.m., secondo cui per tali reati, ove commessi in danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano o di uno Stato alleato o di un cittadino di questo, non esistono limiti territoriali e le relative norme si applicano anche ai militari stranieri. Ne consegue che al delitto di cui agli artt. 13 e 185 commi 1 e 2 c.p.m. guerra (concorso in violenza come omicidio aggravato e continuato in danno di cittadini italiani) non è applicabile la previsione dell'art. 8 c.p. e, di conseguenza, tale delitto non può essere ricondotto alla categoria dei delitti politici, ex art. 8, comma 3, c.p.. In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che non sia applicabile l'indulto, di cui all'art. 2 D.P.R. n . 922 del 1953 — previsto per i reati politici e connessi nonché «per i reati inerenti a fatti bellici commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate» (e non agli appartenenti alle Forze armate, cfr. sent. Corte cost. n. 298 del 2000) — nei confronti di un ex ufficiale delle SS., condannato per l'eccidio delle Fosse Ardeatine.

Un reato comune è soggettivamente politico, ai sensi dell'art. 8, comma 3, c.p., allorché sia qualificato da un movente strettamente politico, il che si verifica quando il colpevole abbia agito per conseguire fini e scopi che investano la collettività sociale e incidano sull'esistenza, costituzione e funzionamento dello Stato o siano diretti a contrastare o consolidare idee e tendenze politiche e sociali, mentre non è sufficiente che il reato abbia ricadute sull'ordinamento italiano, se tali effetti non siano direttamente vuoti e perseguiti. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che l'eccidio delle Fosse Ardeatine - per cui era stato condannato un ex ufficiale delle SS - non ha connotazione politica, in quanto ordinato al fine di mantenere e rafforzare la supremazia militare dell'esercito tedesco sulle organizzazioni partigiane e sui resti dell'esercito italiano, così determinando un esito della guerra in atto (dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943) favorevole alla Germania, costituendo le ricadute della strage sulla costituzione e sul funzionamento dello Stato italiano un semplice effetto collaterale).

Cass. pen. n. 31123/2003

In tema di estradizione per l'estero, la nozione di reato politico a fini estradizionali trova fondamento non nell'art. 8 c.p., nel quale il reato politico è definito in funzione repressiva, bensì nelle norme costituzionali, che lo assumono in una più ampia funzione di garanzia della persona umana, finalizzata a limitare il diritto punitivo dello Stato straniero. Per quanto concerne il cittadino straniero in Italia, la Costituzione non fornisce una nozione rigida di reato politico, ma la subordina alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Tra tali norme si pongono le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dallo Stato italiano, ed in particolare la Convenzione europea sul terrorismo del 1977, nella quale, indipendentemente dalle loro finalità, sono definiti non politici determinati atti delittuosi (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito con la quale veniva dichiarata l'estradabilità in favore della Francia di un cittadino tunisino con riferimento alla condotta di partecipazione ad associazione criminale diretta al compimento di atti terroristici diretti all'eversione dello Stato francese, con modalità violente comprensive dell'uso di materie esponenti e attentati alla vita e all'integrità fisica di cittadini ignari).

Cass. pen. n. 767/1992

Nell'evoluzione della normativa internazionale, approdata — come atto tra i più significativi — alla Convenzione europea contro il terrorismo, ratificata dall'Italia con L. 26 novembre 1985, n. 719, emerge l'intento di contemperare non tanto la nozione in sè di reato politico, quanto la sua rilevanza a fini estradizionali, con la necessità di tutelare valori umani universali che possono risultare gravemente offesi da delitti di ispirazione politica; il che si verifica o quando il delitto abbia determinato un pericolo collettivo per la vita, l'integrità fisica e la libertà delle persone ovvero quando abbia colpito o messo in pericolo persone estranee ai moventi politici che l'hanno ispirato, ovvero, ancora, quando è stato realizzato con mezzi crudeli e con perfidia. Elementi, tutti, che lo Stato italiano, nel formulare la riserva all'atto della ratifica riguardo alla convenzione dell'estradizione per reati politici, si è impegnato a considerare. Ne deriva che la nozione di reato politico a fini estradizionali trova la sua definizione nel bilanciamento tra il valore insito nel principio costituzionale del rifiuto di consentire alla persecuzione dei cittadini e dello straniero per motivi politici e quello dei valori umani primari — consacrati nella Carta costituzionale — quando l'aggressione di tali valori abbia quei caratteri di gravità individuabili alla stregua dei criteri ora ricordati.

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