È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero(1) taluno dei seguenti reati:
- 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano(2) [241-313; c. nav. 1088];
- 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto [467];
- 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano [453-461, 464-466];
- 4) delitti commessi da pubblici ufficiali [357] a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni [314 ss.];
- 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge [501 4, 537, 591 2, 604, 642 4; c. nav. 1080](3) o convenzioni internazionali(4) stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.
Note
(1)
Per quanto attiene al mercato finanziario si rimanda alla specifica disciplina contenuta agli artt. 180 e ss del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (c.d. T.U. Draghi).
(2)
All'indomani degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, il legislatore è intervenuto, introducendo la parola «italiano», attraverso l'art. 1, comma 5, d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv. in l. 15 dicembre 2001, n. 438 (Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale), al fine di limitare l'ambito investigativo della magistratura italiana ai confini nazionali. La scelta legislativa si spiega alla luce della riscrittura dell'art. 270bis c.p., avvenuta per opera dello stesso provvedimento di modifica, che ha equiparato i fatti di terrorismo «interno» a quelli che si traducono in atti di violenza rivolti contro uno Stato estero, un' istituzione o un organismo internazionale. La precedente formulazione dell'art. 7 rischiava, a quel punto, di legittimare un eccessivo ed incontrollato allargamento del raggio d'azione della magistratura italiana.
(3)
Si rimanda alla disciplina speciale degli art. 48, l. 24-1-1979, n. 18; art. 2, l. 24-7-1980, n. 488.
(4)
Il riferimento alla fonte internazionale non permette di collegare alla stessa degli effetti di penalizzazione, in quanto verrebbe così violato il principio di riserva di legge statale in materia penale di cui all'art art. 1 del c.p.. Lo Stato potrà, ma non dovrà, quindi criminalizzare un determinato comportamento anche in ottemperanza agli obblighi scaturenti da fonti sovrastatali.