La richiesta dell'Autorità è irrevocabile. Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta(1).
Note
(1)
Una volta che la richiesta del ministro di giustizia è stata presentata non può più essere revocata. Inoltre, in caso di pluralità di soggetti coinvolti, se si tratta di più persone offese dal reato, la richiesta potrà essere esercitata anche in relazione a solo una di queste, qualora, invece, siano stati più d'uno coloro che hanno commesso il fatto, il provvedimento del ministro avrà effetto su tutti loro.