(massima n. 1)
L'imputato straniero resosi responsabile di un delitto politico commesso in danno di cittadini in un Paese extraeuropeo può essere tratto a giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria italiana anche qualora, per lo stesso fatto, sia già stato giudicato all'estero, non vigendo, salve le specifiche previsioni di cui all'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 21 novembre 1990, il principio del "ne bis in idem" internazionale. (In motivazione la Corte ha specificato che, in tal caso, è comunque necessario che il Ministro della Giustizia formuli richiesta di rinnovamento del giudizio nello Stato ai sensi dell'art. 11, comma secondo, cod. pen., alla cui efficacia non osta una pregressa richiesta di riconoscimento della sentenza straniera ex art. 12, comma secondo, seconda parte, cod. pen.).