Cass. pen. n. 36905/2025
In tema di delitti comuni commessi all'estero da cittadini, la richiesta di procedimento avanzata dal Ministro della giustizia non può surrogare, ai fini della procedibilità di delitti sanzionati con pena detentiva inferiore a tre anni, perseguibili a querela "secondo la legge italiana", la mancanza di quest'ultima, in ragione della palese assenza di connotazioni pubblicistiche nel bene giuridico concretamente protetto, come desumibile dall'attribuzione, nell'ordinamento nazionale, della volontà punitiva in capo alla sola persona offesa. (Rigetta, TRIBUNALE BARI, 19/05/2025)
Cass. pen. n. 23332/2015
La richiesta di procedimento di cui agli artt. 10, secondo comma, cod. pen. e 342 cod. proc. pen. è atto assolutamente discrezionale, interamente rimesso alla scelta del Ministro della Giustizia, al quale compete la facoltà di delegare il potere di firma al dirigente o ad altro funzionario dell'articolazione ministeriale competente in materia. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto valida ed efficace la richiesta di procedimento sottoscritta da magistrato del DAG, in virtù di espressa delega conferitagli dal Ministro in carica concernente le richieste di cui agli artt. 9 e 10 cod. pen.). (Annulla in parte senza rinvio, Trib. lib. Messina, 08/08/2014)
Cass. pen. n. 23181/2004
La richiesta di procedimento di cui all'art. 342 c.p.p. non perde efficacia o validità a seguito del decreto di archiviazione emesso ex art. 415 c.p.p., di guisa che nel caso di riapertura delle indagini non vi è la necessità di una nuova richiesta. (Fattispecie in tema di procedimento per delitto politico commesso all'estero).
Cass. pen. n. 1173/1999
Poiché la richiesta di procedimento di cui agli artt. 9, terzo comma, c.p. e 342 c.p.p. non costituisce atto politico né può ritenersi atto riservato alla competenza esclusiva e personale del Ministro della giustizia, è valida ed efficace la richiesta sottoscritta dal direttore generale del ministero in virtù di delega amministrativa, anche di carattere generale, conferitagli dallo stesso Ministro.
Cass. pen. n. 1837/1994
La condizione di procedibilità della richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ex art. 9, secondo comma, c.p., non può ritenersi integrata nel caso in cui la richiesta non sia stata sottoscritta personalmente dal ministro bensì da un funzionario del suo dicastero, senza neppure il rilascio di una specifica delega. Tale soluzione è imposta sia dal tenore dell'art. 342 c.p.p., che espressamente richiede la sottoscrizione dell'autorità competente, sia dal carattere di discrezionalità politica dell'atto, la cui adozione non può, pertanto, che essere riservata all'organo politicamente responsabile indicato dalla legge o, al più, delegata ad altro soggetto politico quale un sottosegretario di Stato.
Cass. pen. n. 4144/1993
Per la perseguibilità in Italia di un reato commesso all'estero in danno di un cittadino italiano, in ordine al quale vi sia stata la richiesta di procedimento del Ministro della giustizia occorre anche la querela della persona offesa ove si tratti di reato che se commesso in Italia sarebbe procedibile a querela.