Chiunque(1), in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano [268], è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni(2).
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero [7, 8].
Note
(1)
Il reato è comune, quindi può essere commesso sia dal cittadino che dallo straniero, il quale però deve agire, almeno in parte, nel territorio italiano.
(2)
La condotta criminosa consiste alternativamente nel somministrare provvigioni, ovvero tutto ciò che serve all'alimentazione, o altre cose atte a recare danno allo Stato italiano, quali munizioni, veicoli, strumenti bellici, etc. Si differenzia, dunque, sia dall'ipotesi di favoreggiamento bellico, di cui all'art. 247, per il fatto che l'intromissione vietata ha ad oggetto non attività caratteristiche della guerra o delle operazioni militari, bensì attività di altro genere, sia dall'ipotesi di commercio col nemico, di cui all'art. 250, in quanto quest'ultimo ha ad oggetto cose non utilizzabili in guerra a danno dello Stato italiano.