(massima n. 1)
È valida la notifica all'imputato detenuto, anche per altra causa, eseguita presso il domicilio eletto dal medesimo e non presso il luogo di detenzione, avendo anche l'imputato detenuto la facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa alla notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello eseguita presso il difensore di fiducia domiciliatario).