(massima n. 1)
Qualora l’imputato risulti detenuto per lo stesso fatto al quale si riferisce il procedimento a suo carico, la notificazione degli atti a lui diretti (nella specie, decreto di citazione a giudizio in grado di appello) non può essere effettuata al domicilio che sia stato in precedenza eletto ma va effettuata presso il luogo di detenzione.