(massima n. 1)
In tema di notificazioni, nel caso di imputato detenuto per altra causa, la notificazione di un atto all'imputato stesso, in forza della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 156 c.p.p., deve essere eseguita nel luogo di detenzione solo ove tale stato risulti degli atti del procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione medesima. (Nella fattispecie il decreto di citazione era stato notificato nelle mani della persona convivente, portatrice di un dovere di comunicazione al destinatario e fondamento di una presunzione di conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario medesimo, dovere che non viene meno per effetto della sopravvenuta detenzione).