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Articolo 164 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio

Dispositivo dell'art. 164 Codice di procedura penale

1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1(1).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


(Efficacia della dichiarazione e dell’elezione di domicilio)
1.La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’articolo 156, comma 1.

__________________

(1) Rubrica e comma modificati dall'art. 10, co. 1, lett. r) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Nella previgente formulazione, la rubrica della norma era la seguente: "Durata del domicilio dichiarato o eletto". Invece, il precedente testo recitava: "La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto previsto dagli articoli 156 e 613, comma 2".

Ratio Legis

La dichiarazione o l'elezione di domicilio si pone come condizione imprescindibile al fine di rendere più efficace il risultato conoscitivo cui è preordinato il sistema delle notificazioni.

Spiegazione dell'art. 164 Codice di procedura penale

La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) ha rivisto questa norma.
Come si può notare già dalla modifica della rubrica della norma, la precedente versione dell’art. 164 c.p.p. si occupava della durata del domicilio dichiarato o eletto, mentre la nuova versione pone l’attenzione sull’ambito di efficacia della dichiarazione e dell’elezione di domicilio.

In passato, ai sensi del vecchio art. 164 c.p.p., quanto alla durata, la determinazione del domicilio dichiarato o eletto era valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo che si trattasse di imputato sottoposto a regime detentivo (art. 156 del c.p.p.) o di ricorso per Cassazione (operando, in tale ipotesi, quanto disposto dall’art. 613, comma 2 c.p.p. e dall’art. 614, comma 4 c.p.p.).

Con la riforma Cartabia, la regola della validità per ogni stato e grado del procedimento è stata sostituita. Oggi, l’art. 164 c.p.p. stabilisce che, salvo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 156 del c.p.p. (per l’imputato detenuto, le notificazioni vanno eseguite nel luogo di detenzione con la consegna a mani della copia dell’atto), l’indicazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dei seguenti atti: l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare; gli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p.; il decreto penale.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
La modifica della norma prevede, per prima cosa, che l’elezione o dichiarazione di domicilio valga solo per la notificazione degli atti introduttivi del giudizio, e rispetto a ciò introduce una specifica eccezione che riguarda l’imputato detenuto. Mentre si è tolta l’eccezione relativa alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio in cassazione, stante il fatto che già la norma esclude la rilevanza dell’elezione o dichiarazione di domicilio a quei fini, proprio perché in quel caso opera il domicilio legale previsto dall’art. 613, comma 2.

Massime relative all'art. 164 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 11810/2014

La determinazione del domicilio dichiarato o eletto, valida per ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche in relazione al giudizio di cassazione ai fini della notificazione dell'avviso di udienza, opera solo per il caso in cui l'imputato non sia assistito da difensore di fiducia cassazionista, giacché, in caso contrario, detto difensore è costituito "ex lege" domiciliatario della parte a norma dell'art. 613 cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 306/2007

Avuto riguardo al disposto di cui all'art. 164 c.p.p., secondo cui « la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento salvo quanto è previsto dagli artt. 156 e 613 comma secondo» l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato nel corso del giudizio di merito presso avvocato non cassazionista conserva validità anche nel giudizio di cassazione, ai fini della notifica dell'avviso di udienza all'imputato medesimo, secondo quanto previsto dal comma quarto del citato art. 613 c.p.p., per il caso in cui egli non sia assistito da difensore di fiducia cassazionista.

Cass. pen. n. 7412/2006

In fase di esecuzione devono considerarsi estese al soggetto interessato, in quanto praticabili, tutte le garanzie previste per l'imputato nel procedimento di cognizione; conseguentemente anche le notifiche devono essere eseguite con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all'imputato. (In motivazione la Corte, nell'annullare la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto la validità del titolo esecutivo, ha osservato che l'elezione di domicilio fatta in sede di cognizione non poteva avere più alcuna efficacia nella successiva fase dell'esecuzione, ragion per cui, una volta che dagli atti risultava l'effettiva residenza all'estero del condannato, non si sarebbe potuto dichiarare la sua irreperibilità, dopo che era stata accertata soltanto la sua assenza dal territorio nazionale, dovendosi, invece, in analogia a quanto previsto per l'imputato dall'art. 169 c.p.p., inviare al medesimo raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'Autorità che curava l'esecuzione, con l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato).

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