(massima n. 1)
In tema di notificazioni, nel caso di imputato detenuto per altra causa, la notificazione di un atto all'imputato stesso, in forza della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 156 c.p.p., deve essere eseguita nel luogo di detenzione solo ove tale stato risulti dagli atti del procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione medesima. (Nella fattispecie si trattava della notificazione del decreto di citazione per il dibattimento di appello nei confronti di un imputato il cui stato di detenzione, per altra causa, non risultava dagli atti; la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha escluso la nullitą della notificazione stessa, osservando, tra l'altro, che la persona alla quale era stato consegnato l'atto non aveva fatto presente la circostanza della detenzione dell'imputato all'ufficiale giudiziario che aveva proceduto alla notifica).