(massima n. 1)
Le notifiche all'imputato detenuto, anche qualora abbia dichiarato o eletto domicilio, vanno eseguite nel luogo di detenzione, con le modalitą di cui all'art. 156, comma 1, c.p.p., mediante consegna di copia alla persona. La notifica al detenuto eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto dą luogo ad una nullitą a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 c.p.p.